U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Inoltre io chiederei la liberazione anche dal diritto di superficie, anzi molti comuni fanno direttamente il "preventivo" per entrambe le cose.

Sono fuori argomento, ma tra parentesi ti dico che io ho chiesto al comune di Roma via pec il riscatto del diritto di superficie di un box, e non mi hanno neanche risposto.
Chiudo qui l'Off Topic anche perché in questione, se non vado errato, c'è il comune di Bergamo.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Se vuoi farti una cultura sulla situazione a Roma, cerca qui nel forum un thread record sull'argomento, penso sia arrivato a oltre 600 pagine.

A Bergamo sicuramente la situazione sarà migliore.
 

Nikita Forlani

Membro Junior
Privato Cittadino
Grazie a tutti. Io abito in provincia di Bergamo, il mio Comune non ha deliberazioni in merito ai riscatti, trasformazioni o affrancazioni del diritto di superficie. Mi sa che negli anni scorsi ha fatto un gran casino rilasciando nulla osta a tutti (anche a noi, ma poi il notaio ci ha fermato la vendita) e nella mia convenzione ad es. non sono scritti i criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione come previsto dalla legge (lo giuro, non ci sono). Avevamo ricevuto una proposta d'acquisto a prezzo libero, adesso l'acquirente con il nostro consenso ha risolto il contratto perché un comproprietario è deceduto (mio padre) e si sono prolungati troppo i tempi per il rogito a causa della successione. Un casino infinito... Adesso l'agenzia ci chiede cosa vogliamo fare con l'immobile e io gli ho proposto di chiedere la valutazione al Comune, loro dicono di no... Non mi piace come si sono comportati, hanno l'incarico in esclusiva da un anno e mezzo e mai ci hanno parlato del prezzo massimo di cessione. So che potrei liberare l'immobile dai vincoli ma il Comune dice che bisogna aspettare il decreto attuativo della legge 136/2018. Tutto ciò che so è perché mi sto informando attraverso Internet e gruppi facebook che parlano della situazione a Roma, non certo per le spiegazioni degli agenti immobiliari.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Non mi piace come si sono comportati, hanno l'incarico in esclusiva da un anno e mezzo e mai ci hanno parlato del prezzo massimo di cessione

Abbi pazienza, il tuo è un caso molto particolare e ti assicuro che ogni diritto di superficie viene "ceduto e trattato" in modo differente in ogni comune d'Italia: la discrezionalità dei comuni, in questo senso, è totale.

L'agenzia a mio avviso in questo caso è scusata, e' un caso davvero particolare, quello del prezzo massimo di cessione.

Devi riconoscere che purtroppo a causa di un grave lutto familiare la vendita non è andata in porto, ma qui la colpa non è di nessuno.
Il mio consiglio è muoverti formalmente col Comune (fai scrivere da un tuo legale di fiducia se vedi che non ti rispondono, e nella comunicazione fai scrivere che qualora non ti venga data risposta formale, dall'ufficio preposto, entro 60 giorni dalla ricezione della presente, s'intenderà che non hai alcuna limitazione sul prezzo massimo di vendita perché tale limitazione è di fatto decaduta o comunque non più applicabile).

Devi avere un po' di pazienza perché hai affrontato una situazione difficile, ora le cose si sistemeranno, però è fondamentale che tu conosca i tuoi margini economici di manovra.

L'agenzia può ancora esserti utile per vendere, però devi avere le idee ben chiare sul prezzo massimo.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Copio & incollo testualmente quanto leggo a pagina 14:

a) il comma 49 -bis è sostituito dal seguente: “49 -bis . I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”; b) dopo il comma 49 -ter è inserito il seguente: “49 -quater . In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49 -bis e 49 -ter , il contratto di trasferimento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49 -bis e 49 -ter . La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 

Nikita Forlani

Membro Junior
Privato Cittadino
Copio & incollo testualmente quanto leggo a pagina 14:

a) il comma 49 -bis è sostituito dal seguente: “49 -bis . I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”; b) dopo il comma 49 -ter è inserito il seguente: “49 -quater . In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49 -bis e 49 -ter , il contratto di trasferimento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49 -bis e 49 -ter . La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Sì, questo l'ho letto. La mia è veramente una situazione particolare, considera che l'immobile era in comproprietà con i fratelli di mio padre e alcuni miei cugini. Il problema è che siamo sotto pressione. Ora sicuramente mi rivolgerò al comune prima di accettare un'altra proposta di acquisto. Grazie per le informazioni
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Ora sicuramente mi rivolgerò al comune prima di accettare un'altra proposta di acquisto

Se hai un legale amico di famiglia, ti consiglio vivamente di far scrivere da lui, dietro compenso, ovviamente.

A un privato il comune può arrogarsi il diritto (inesistente) di non rispondere, ma se sollecitato dalle "carte bollate" magari il comune cambia atteggiamento.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Se hai un legale amico di famiglia,
Sconsiglio di affidarsi a legali amici di famiglia, a meno che non siano certamente esperti nella materia in questione.

L'amico di famiglia spesso non riesce a dire di no e si ritrova a trattare una materia per la quale ha certamente titolo ma non esperienza.

Comunque temo abbia ragione il comune, manca il decreto attuativo.

Appena arriva Silvana, che è l'esperta della materia, vi dirà con certezza come stanno le cose.
 

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