marcanto

Membro Senior
Professionista
certo, ma giusto una precisazione: se la premessa è che il costruttore vende tutto, nessuno può più compare da lui ma da altro proprietario
Qui è difficile seguire le tue logiche.
perché dovrebbe interessarti chi può comprare da chi.....

Hai sottoscritto un regolamento contrattuale con vincoli su degli ambienti che fanno parte del condominio, i vincoli fanno parte degli accordi sottoscritti a prescindere da chi ne sia il proprietario di quegli ambienti.
Il tuo riferimento è quello che è stabilito nel regolamento contrattuale.
 

Salvatore2

Membro Junior
Privato Cittadino
Qui è difficile seguire le tue logiche.
perché dovrebbe interessarti chi può comprare da chi.....

Hai sottoscritto un regolamento contrattuale con vincoli su degli ambienti che fanno parte del condominio, i vincoli fanno parte degli accordi sottoscritti a prescindere da chi ne sia il proprietario di quegli ambienti.
Il tuo riferimento è quello che è stabilito nel regolamento contrattuale.
chiarisco. se il costruttore vende tutto, come fa un nuovo acquirente a comprare ancora da lui, se appunto non possiede più nulla?
Un vincolo esiste fra due o più parti: se la parte che "tiene il coltello dal manico" se ne viene fuori, che vincolo è? è ovvio che si scioglie, no?

in altre parole, il regolamento contrattuale - se comprendo bene - ha senso e vigore solo se chi l'ha sottoscritto è ancora parte in causa. se il venditore/costruttore non ha più alcun possesso di nessun interno/locale/appartamento, il contratto resta valido? se sì, chi sono le due parti in causa?
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Cosa sancisce il vostro regolamento per la fattispecie?

"dalla versione attuale del regolamento può destinare "ad attività commerciale o a qualsiasi altro uso"
 

Salvatore2

Membro Junior
Privato Cittadino
Cosa sancisce il vostro regolamento per la fattispecie?
non è il mio.
mi è solo stato riferito, da chiedere qua, quanto scritto nel messaggio originale:

Inoltre, l'immobile ha un grande magazzino a piano -1, di proprietà della ditta costruttrice dell'intera palazzina, che dalla versione attuale del regolamento può destinare "ad attività commerciale o a qualsiasi altro uso".

La persona interessata voleva capire come mitigare l'arrivo di aziende/esercizi commerciali "sgraditi".
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Quanto stabilito in regolamento varrà anche per l'eventuale nuovo acquirente.

Il limite è nelle destinazioni che a livello urbanistico sarà ammesso concedere o meno
 

Salvatore2

Membro Junior
Privato Cittadino
No, il regolamento contrattuale resta valido comunque, e vale anche per chi sarà condomino in futuro
questo lo trovo un po' strano (ma sicuramente perchè inesperto): cioè, tra 50/70/100 anni, quando gli appartamenti passano di mano in mano tramite vendita o eredità, vige ancora un contratto sottoscritto originariamente tra le vecchie parti in causa che ormai ne sono del tutto fuori?

altra ipotesi: immagino che se un compratore - che ha sottoscritto l'acquisto dal costruttore con annesso allegato regolamento condominiale - dopo un tot di anni vende l'appartamento a un nuovo acquirente, sia obbligato a "trasferire" anche tali obblighi contrattuali. In questo caso da "chi" è obbligato?
(siamo un po' offtopic ma la curiosità vien leggendo :) )
 

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