GILBERTO 44

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In seguito ad intervento 4 by pass per raggiungere il 3 piano dove abito debbo riposarmi piu' volte e comunque arrivo con affaticamento di respiro e dolori alle gambe.
il mio desiderio e' quello di poter inserire l'assensore nel vano scale, parere di fattibilita' da ingegnere della ditta che efettuerebbe il lavoro,
nonostante, vengano rispettate le misure di legge lo stesso mi ha avvertito che un solo condomino potrebbe opporsi per uso parti condominiali, da tener conto che la spesa per i lavori in caso nessuno voglia partecipare sono disponibile di assumerne competamente le spese.
per avere indicazioni mi sono rivolto al mio comune di residenza, che mi hanno risposto che esistono i pesupposti di legge regionale e comunale di poter avere la licenza per effettuare l'intervento, ma in eventuale controversie condominiali loro non entrano nel merito essendo materia civile, ora il dilemma faccio il lavoro, e potrebbe accadere che un giudice,
dia ragione alla contrparte, di conseguenza debbo ripristinare tutto?
scusate la lungaggine ma spero in vostro qualificato consiglio.

Grazie Gilberto::confuso:
 

roberto.spalti

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d) Installazione di ascensore



Una modesta compressione del diritto di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi tollerabile quando sia giustificato dall'interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio o grave sacrificio. (Fattispecie in tema di installazione di un ascensore comportante un limitato restringimento dello spazio di passaggio comune).

* Trib. civ. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992,138.



L'installazione dell'ascensore non può comportare un pregiudizio intollerabile o un danno apprezzabile ad un singolo condomino, nel qual caso l'innovazione non può essere considerata legittima, e ciò vale anche se l'ascensore viene installato a norma dell'art. 3 della L. 9 gennaio 1989,n. 13.

* Trib. civ. Napoli, 16 novembre 1991,n. 13008, in Arch. loc. e cond. 1992, 373.



La delibera adottata dall'assemblea condominiale relativamente all'installazione di un ascensore è nulla quando, sebbene assunta nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 2 L. n. 13/1989 (recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati),sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva.

* Corte app. civ. Genova, 27 dicembre 1997, n. 947, Pollacchioli c. Iozzelli ed altri, in Arch. loc. e cond. 1998, 719.



L'impianto dell'ascensore costituisce uno degli interventi volti ad eliminare una barriera architettonica rendendo possibile ai soggetti in minorate condizioni fisiche che abitano l'immobile o che possono frequentarlo la vita di relazione interpersonale.

* Trib. civ. Firenze,19 maggio 1992,n. 849, in Arch. loc. e cond. 1992, 814.



Nel caso in cui un condomino affetto da grave infermità fisica richieda di installare a proprie spese un ascensore nell'edificio condominiale, la suddetta patologia ha rilievo solo nella fase cautelare, al fine di valutare il periculum in mora; nella successiva fase cognitiva le condizioni fisiche del condomino non hanno rilievo alcuno, dovendosi giudicare solo della sussistenza o meno del diritto del richiedente all'installazione, a proprie spese, di un ascensore. (Fattispecie in materia di edificio con due soli condomini).

* Trib. civ. Napoli,sez. X, 19 giugno 1996,n. 6328, Coppola c. Picariello, in Arch. loc. e cond. 1996, 941.



E' ammissibile l'installazione di un ascensore nella gabbia scale di un edificio condominiale operata a proprie spese da un condomino portatore di handicap, dovendosi contemperare l'eventuale modesto sacrificio subito dagli altri condomini con il prioritario interesse dell'handicappato ad una vita sociale agevolata.

* Trib. civ. Foggia, 29 giugno 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 373.



Le norme della L. n. 13/89 che prevedono una deroga alle maggioranze stabilite dal codice civile per le innovazioni consistenti nella realizzazione di un ascensore in un edificio condominiale al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili indipendentemente dalla presenza o meno di portatori di handicap nell'immobile.

* Trib. civ. Milano, 19 settembre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 138.



In caso di installazione di un ascensore in un edificio condominiale è applicabile la disposizione di cui all'art. 2 della L. n. 13/1989 sulla eliminazione delle barriere architettoniche anche in caso di mancata esistenza di handicappati all'interno del condominio, in quanto tale normativa persegue la finalità di consentire la libera frequentabilità di tutte specie di edifici anche da parte di handicappati che possano recarvisi e non solo di agevolare quelli che vi abitano.

* Trib. civ. Milano, 14 novembre 1991,n. 9287,in Arch. loc. e cond. 1992, 814.



Posto che l'uso della cosa comune a spese del singolo condomino, anche quando comporti innovazione, non necessita di previa delibera assembleare di approvazione, a patto che non sia alterata la destinazione della cosa e non ne sia impedito l'uso agli altri condomini, va accolta la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata da chi, affetto da incapacità de ambulatoria, lamenti il rifiuto opposto all'installazione di un ascensore nella tromba delle scale condominiali.

* Pret. civ. Milano,19 maggio 1987, in Foro it. 1987.



Dovendosi coordinare la disciplina legale sulle innovazioni con la normativa contenuta nell'art. 2 della L. 9 gennaio 1989, n. 13, in relazione alla installazione di un ascensore, ragioni di pubblico interesse e di solidarietà sociale (invocabili in ogni caso in cui destinatari dell'impianto siano i portatori di handicap, sia pure nell'ambito di una struttura associativa) rendono lecite anche le opere di escavazione che incidono sul compossesso dei condomini.

* Pret. civ. Pordenone, 14 giugno 1994, n. 212, Condominio Isonzo in Pordenone c. Merlo, in Arch. loc. e cond. 1996, 102.
 

antonellifederico

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Professionista
con la situazione che ci hai illustrato e con il post di spalti lo spirito della L. 13/89 è quello di rendere accessibile ogni edificio a persone con disabilità o difficoltà di deambulazione, quindi anche in un eventuale controversia non credo che nessun giudice ti andrebbe contro.
per quieto vivere chiedi che sia messo all'ordine del giorno della prossima assemblea condominiale; se non ottieni una delibera favorevole impugna il verbale davanti al giudice entro 30 gg dall'assemblea. sicuramente non ci saranno problemi
 

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