kaos

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salve 5 anni fa ho preso in affitto un negozio di parrucchiere senza riscaldamento sinceramente non ho pensato al freddo visto che e sempre stato un parrucchiere da 20 anni ...ma in realta fa freddissimo ho provato di tutto ma niente,la mia domanda è la proprietaria e obbligata a provvedere ma con un impianto ??visto che sul contratto c'è scritto che mi da l immobile a norma?? grazie???
 

StLegaleDeValeriRoma

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Professionista
A norma di che ? Tiriamo a indovinare quello che è stato scritto nel contratto ?
Ad ogni modo immagino che il negozio locato è stato da te accettato nello stato di fatto in cui si trovava o no ?
Quindi non vedo altra situazione che ricorrere ai caloriferi da 30 euro o poco più.:risata:
Buon lavoro
 

ChiaraB di Solo Affitti

Membro Attivo
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Buongiorno,
effettivamente firmando il contratto hai accettato l’immobile nello stato in cui si trova, quindi se l’immobile era sprovvisto di riscaldamento al momento della sottoscrizione, la locatrice non è obbligata a realizzare l’impianto. Posti farlo tu come conduttore, facendoti autorizzare per iscritto dal locatore e proponendogli una compensazione sul canone di locazione o il riconoscimento di un indennizzo al momento della cessazione del contratto, dal momento che la miglioria apportata con la realizzazione dell’impianto rimarrebbe ovviamente acquisita all’immobile.
Buona fortuna!
 

kaos

Nuovo Iscritto
Professionista
Si certo pero e anche vero che ho firmato il contratto a giugno e non potevo di certo sapere che si moriva di freddo.... Vi faccio un altra domanda visto che il problema del freddo arriva anche dalla vetrina che si regge in piedi per miracolo e ho una dispersione pazzesca di calore e che non e tanto sicura la proprietaria e tenuta a cambiarla ? Grazie
 

ChiaraB di Solo Affitti

Membro Attivo
Professionista
La sostituzione della vetrina rientra fra le opere di straordinaria manutenzione, che sono a carico del locatore.
Il locatore è infatti obbligato a mantenere l'immobile locato in stato da servire all'uso convenuto, come previsto dall’art. 1576. Ciò determina che il locatore è tenuto ad eseguire sull'immobile improrogabili ed importanti opere che siano necessarie a conservare ad esso la sua destinazione onde evitare maggiori danni che ne impediscano o ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito.
Quindi, se lo stato della vetrina è tale da considerare la sua sostituzione un’opera improrogabile, la conduttrice potrà richiedere alla locatrice la sua sostituzione.
L’art. 1577 del codice civile recita quanto segue: “Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore”.
La conduttrice potrebbe quindi, in caso di mancato riscontro da parte della locatrice, effettuare direttamente la sostituzione della vetrina, facendosi poi rimborsare dalla locatrice: è importante però, in questo caso, poter dimostrare che la sostituzione della vetrina è un’opera urgente.
 

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