gianni19

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Privato Cittadino
io e mia moglie abbiamo acquistato una casa intestata a Lei, che dovrà essere ristrutturata. Chiedo se posso fruire della detrazione per ristrutturazione quale familiare convivente ancorchè abbiamo diverse residenze.
Grazie
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Come dice il sito dell'Agenzia delle Entrate, che qui riporto, non ci sono problemi.
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A chi spetta

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

· il proprietario o il nudo proprietario

· il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

· l’inquilino o il comodatario

· i soci di cooperative divise e indivise

· i soci delle società semplici

· gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
 

gianni19

Nuovo Iscritto
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Come dice il sito dell'Agenzia delle Entrate, che qui riporto, non ci sono problemi.
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A chi spetta

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

· il proprietario o il nudo proprietario

· il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

· l’inquilino o il comodatario

· i soci di cooperative divise e indivise

· i soci delle società semplici

· gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
La ringrazio, infatti leggendo la guida i dubbi non si pongono perchè parla di familiari conviventi. Il problema è che in alcuni forum sono riportati casi di coniuge che convive con diversa residenza, per i quali alcuni esperti e/o CAF sostengono che non hanno alla detrazione. Pertanto sarebbe interessante trovare qualcuno nelle stesse condizioni che ha fruito della detrazione magari anche con il placet espresso dell'Agenzia delle Entrate.
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Riporto :
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L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che tra i beneficiari della detrazione rientra anche il “familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori” (v. circolare n. 121 del 1998, punto 2.1).

La medesima Agenzia ha anche chiarito che “Non è necessario … che l’abitazione nella quale convivono “familiare” ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica ilrapporto di convivenza” (Ris. 184/E del 12.06.2002). Si ritiene che la predetta condizione possa essere documentata, ove necessario, anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del DPR 445/2000.
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Lo stesso è riportato anche sulle Istruzioni del 730.

Comunque, legga qui : Ristrutturazioni edilizie e familiare convivente - modalità detrazione
e per "sapere" se il Suo stato è di "familiare convivente" o meno, legga qui : G.P. nozione di familiare convivente
 

angy2015

Membro Assiduo
chiarito che si ha diritto alla detrazione come conviventi direi che non basta fare una autocertificazione per sancire tale stato di diritto, a mio parere occorre spostare la residenza o consiglio di fare un interpello sul caso specifico
 

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