Rosa1968

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Agente Immobiliare
come mi devo comportare?
Fallo potare[DOUBLEPOST=1369223037,1369222806][/DOUBLEPOST]
Se l'albero sta li da piu'di anni 20 nn credo tu possa far niente
Gli alberi sono un bene della collettività, a me ne hanno tolto uno a cui l'ho fatta pagare cara. Se danno fastidio i rami più alti c'è un sistema di potatura efficace che ne regola anche la crescita. Poi dove ci sono altri dissidi, ci si attacca a tutto.
 

zeusobio

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il codice civile va a normare con rigidità eventuali radici o rami che si protendono sulla proprietà confinante e che possono essere tagliati integralmente nella parte invadente.
Questo è un aspetto tragico in certe situazioni. Ci riferiamo al caso di alberi molto spiombati come anche al caso di alberi storici non a distanza legale ma che per usocapione ormai hanno acquisito il diritto di posizione.​
L’art. 896 del codice civile entra nel merito del taglio dei rami e delle radici protese oltre il confine.
L’articolo espressamente dice che…i rami degli alberi del vicino che si protendono sul fondo confinante possono essere oggetto di taglio obbligatorio in qualunque epoca (costrizione al taglio)…e può egli stesso (il proprietario del fondo gravato dall’invasione dell’albero del vicino) tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Come si nota, anche nel caso di rami e radici protese il codice civile risulta sottomesso ai regolamenti e agli usi locali.
Mancando le norme locali, i rami, i frutti pendenti e le radici protese nella proprietà oggetto del diritto possono essere eliminati senza colpe per gli eventuali danni arrecati.
Le radici o i rami che invadono la proprietà oggetto del diritto possono perciò essere tagliati senza autorizzazioni di sorta da richiedere al proprietario dell’albero…ne consegue che se l’eliminazione dei rami e delle radici invadenti la proprietà causa danni non può essere oggetto di dolo o colpe.
Se il problema legale è facilmente risolvibile così non è per i problemi agronomici e fisiologici conseguenti all’esecuzione degli interventi cesori sulla chioma o sulle radici.
Gli interventi prescritti possono essere infatti di entità grave sia per la vitalità dell’albero che per la sicurezza della stabilità dell’albero.
Nel primo caso il rischio è di tipo fitosanitario e può generare anche la morte dell’albero.
Nel secondo il rischio è ancora più grave in quanto a rischio è la stabilità dell’albero stesso una volta che i tagli sulle radici vadano ad abbassare oltre certi limiti la portanza dell’ancoraggio​
 

alessandrotrifir

Membro Attivo
Privato Cittadino
È stata eseguita una sana potatura, ma solo perché gli operai che hanno fatto il lavoro si sono resi conto che era la cosa migliore al rientro la moglie del simpaticone è andata su tutte le furie. Ma cmq è andata per un anno almeno l albero è risolto. Ma è già venuto fuori un altro come vi spiegherò nella prox discussione. Grazie a tutti.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Come indicato in ragione dell'art. 896 cod. civ. il proprietario di un terreno può, in qualunque tempo, costringere il vicino a recidere i rami di un albero (poco importa se a distanza legale o meno) che si protendono sul suo fondo.

La norma regola il caso più comune in cui per recidere i rami occorre salire sull'albero e quindi entrare sul fondo altrui; ha quindi stabilito che è il proprietario dell'albero a dover provvedere e che avrà la scelta tra tagliare l'intero ramo oppure accorciare il ramo in modo che non oltrepassi il confine.

Si deve ritenere però che anche il proprietario invaso, se vi riesce, possa tagliare, stando sul proprio terreno, quella parte di ramo che oltrepassa la linea ideale del confine. E infatti per le radici il legislatore stabilisce che sempre possono essere tagliate lungo il confine le radici entrate nel fondo proprio.

Il diritto di recidere rami o radici di un albero può trovare limitazioni in particolari norme locali che sottopongano a tutela alberi di certe specie o dimensioni, in quanto la recisione comporti un danno per l'albero.

Per quanto riguarda l'usucapione a escludere qualsiasi dubbio l'art. 896 è chiaro nel dire che i rami possono essere recisi in qualunque tempo e non può essere eccepita usucapione in quanto non è possibile fornire un momento iniziale dal quale considerare l'inizio del periodo perché il ramo cresce continuamente e ogni giorno si concretizza una situazione nuova a cui il proprietario del fondo servente ha diritto di reagire (può tollerare e gradire un metro di ramo e può reagire quando il ramo gli entra in casa! E se così fosse i vent'anni per il diritto di usucapione decorrono dal momento della semina, oppure dal momento in cui il ramo ha superato il confine oppure dal momento in cui ha assunto dimensioni intollerabili?

Si segnala in tal senso la sentenza n. 4361/2002 con la quale la Cassazione affermò che il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.

Diverse conclusioni si potrebbero ricavare dalla giurisprudenza se, come indicato da altro membro, si trattasse di un albero d'importanza storica ma per loro valgono interpretazioni che privilegiano altri aspetti.
 

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