lightlee

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per i canoni concordati è obbligatorio scrivere nel contratto che l'aumento istat sarà in misura del 75% come per legge o il locatore può chiedere anche il 100%?
grazie
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Per i contratti concordati le associazioni dei proprietari e degli inquilini hanno stabilito di limitare l’autonomia delle parti alla possibilità di convenire contrattualmente una facoltà di adeguamento annuale non superiore al 75% delle variazioni ISTAT, ricollegandosi al DM 30 dicembre 2002 che, all’art. 1, co. 9 recita: “Gli Accordi in sede locale possono prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente”).
 

lightlee

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazie,
ho fatto la domanda perchè ho letto che alcuni locatori hanno scritto nei contratti concordati aumento istat al 100% e c'era scritto appunto che, nonnostante la legge indichi il 75% si può anche decidere per il 100%.
 

lightlee

Membro Attivo
Privato Cittadino
Già, eppure il locatario dell'appartamento che devo locare insiste aggressivamente sul fatto di porre il 100% di aumento istat, come aveva fatto nel precedente contratto (l'agenzia che l'aveva stiputato è convinta che gli accordi territoriali di Treviso lo prevedano!!!).
 

osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
l'art. 24 della L. 392/78 è stato abrogato per cui le parti, in un contratto ad uso abitativo, possono concordare di applicare il 100%.
é legale.
rimane fermo per l'uso non abitativo il 75% tranne il caso in cui si prevede una durata superiore a 6 anni e quindi può essere richiesto, anche per tale tipo di contratto, un adeguamento pari al 100%.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
E’ il contratto che decide la percentuale ISTAT-FOI dell’aggiornamento del canone. Nel caso di specie (contratti concordati) la percentuale (75%) è fissata dalla legge (DM 30 dicembre 2002, attuativo della legge n°431/1998) e non è liberamente pattuibile: questa clausola va riportata espressamente nel contratto, pena la nullità. Se già in essere, il conduttore può avanzare formale richiesta al locatore di rinegoziare la clausola con un atto integrativo da presentare all’ufficio delle Entrate dove è stato registrato il contratto oppure rivalersi in altre sedi (si ricorda inoltre, che essendo un contratto concordato, la richiesta di adeguamento non è automatica, ma solo su richiesta annuale del locatore).

La legge n°431/1998 ha, invece, abrogato – come ricordato da osammot – l’art. 24 (Aggiornamento del canone) della legge n°392/1978 ad opera dell’art. 14, co. 4 della legge n°431/1998. Ora, considerato l’effetto abrogativo della legge di riforma ed anche l’inesistenza di una norma di carattere generale che preveda dei limiti all’indicizzazione del canone al solo 75%, anche sulla scorta delle indicazioni dottrinali che interpretano tale norma come abrogazione di entità e non come abrogazione del diritto all’adeguamento – limitatamente alle sole locazioni ad uso abitativo in regime di libero mercato (contratto 4+4) - le parti possono liberamente convenire qualsiasi tipo di adeguamento del canone correlato alle variazioni ISTAT in qualunque misura, anche il 100%, o, addirittura, anche a qualsiasi altro meccanismo di indicizzazione.
 

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