maral

Nuovo Iscritto
salve a tutti,
ho un locale commerciale appetibile a varie società conun alto passaggio, ho 3 persone che mi hanno offerto delle proposte come buonuscita per poter avere il locale.
la mia domanda è , come ci si comporta con la proprietà dei muri in questo caso?
grazie
 
S

SGTorino

Ospite
Dipende da cosa è stato pattuito nel contratto. In genere, salvo che si ceda la propria attività, vengono inserite delle clausole che vietano di cedere a terzi il proprio contratto di locazione.
 

maral

Nuovo Iscritto
in questo caso, non cedo la mia attività ma dovrei cedere il contratto di locazione ad uso commerciale.
Nel mio contratto non è presente la clausola che vieta di cedere a terzi il proprio contratto di locazione.
 
S

SGTorino

Ospite
Secondo me il contratto lo potresti cedere, purchè il proprietario sia d'accordo, come prevede l'art. 1406 del codice civile. La cessione è un atto trilaterale (cedente, cessionario e ceduto) e devi dare comunicazione del cambio dei soggetti contraenti all'ufficio del registro presso cui avete registrato il contratto che vorresti cedere.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La cessione del contratto di locazione stipulato ad uso non abitativo trova nella legge n°392/1978 una disciplina diversa da quella dettata dal codice civile. Perché possa cedersi il contratto di locazione o sublocare l’immobile, anche senza il consenso del locatore, la norma (art. 36) richiede che si verifichi altresì la cessione o la locazione dell’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata AR. Il rapporto di locazione, in questo caso, non è più considerato singolarmente, ma rientra tra i beni e nei rapporti tra loro organizzati che costituiscono quell’insieme unitario produttivo che è, appunto, l’azienda. Al di fuori di detta logica di tutela dell’azienda, l’art. 36 non trova applicazione.

E’ bene, però, precisare che una volta ceduta o locata l’azienda, il conduttore ha la facoltà, non il dovere, di cedere anche il contratto di locazione. Si tratta, però, di una ipotesi di scuola, difficilmente riscontrabile nella prassi, posto che è interesse di entrambe le parti (cedente/cessionario; concedente/affittuario), ma soprattutto di chi acquista o prende in affitto l’azienda, disciplinare anche il subentro nel rapporto locativo dell’immobile in cui viene svolta l’attività d’impresa.

Al locatore, il cui consenso alla cessione non è necessario, è data la facoltà di opporsi per gravi motivi attinenti la persona del nuovo conduttore. Il locatore, però, è tutelato. La stessa norma stabilisce, infatti, che, in caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. La responsabilità del cedente, quindi, è subordinata all’inadempimento del subentrante.

La disciplina della cessione della locazione commerciale, in questo modo, capovolge le regole dettate per cessione di contratto disciplinata dal codice civile all’art. 1406: secondo l’art. 36 la cessione si attua senza consenso del contraente ceduto - ponendo come unico presupposto quello che contestualmente sia trasferita o locata l’azienda e sia data comunicazione di ciò al locatore - ma il cedente rimane obbligato, a meno che il locatore non lo liberi; secondo gli artt. 1406 e 1408 cod. civ., invece, la cessione non si attua senza il consenso del locatore ceduto, ma, una volta perfezionata, essa comporta automaticamente la liberazione del cedente, a meno che il contraente ceduto non abbia dichiarato di non liberarlo.
 

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