Giovinam

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buonasera,
nel caso in cui un coduttore morisse mentre è in affito in un appartamento, con contratto 4+4 con garante regolarmentre registrato a cedolare secca, andrebbe mandata disdetta o il contratto decadrebbe automaticamente il giorno della morte?
Grazie
 

mosca

Membro Assiduo
Di solito nella bozza del Contratto di Locazione 4+4 a riguardo c'è scritto questo:

"Per la successione del Contratto si applica l’art. 6 della legge 27 Luglio 1978, n° 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 Aprile 1988 n° 404."

In altre parole il contratto può essere "ereditato" dalle persone conviventi con il conduttore deceduto
 

Giovinam

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie per le risposte, ma non c'erano conviventi, la deceduta viveva sola, aveva però un garante. Questo deve mandare disdetta? O il contratto dal giorno della morte è già decaduto?

La risoluzione di un contratto registrato a cedolare secca deve essere si comunicata con il mod 69, ma non vanno versati i 67 eurini.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Buonasera,
nel caso in cui un coduttore morisse mentre è in affito in un appartamento, con contratto 4+4 con garante regolarmentre registrato a cedolare secca, andrebbe mandata disdetta o il contratto decadrebbe automaticamente il giorno della morte?

In caso di decesso del conduttore, in mancanza di soggetti legittimati a succedere nel rapporto locativo (parenti con lui abitualmente non conviventi), il contratto si estingue il giorno stesso del decesso: in tale fattispecie, infatti, in vigenza dell’art. 6 della legge n°392/1978, secondo posizione dottrinale maggioritaria e giurisprudenza di merito, risulta inapplicabile la successione ex art. 1614 cod. civ. secondo cui “Nel caso di morte del’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi”.

Conseguentemente i successori non devono mandare disdetta al locatore (ciò non toglie che essi debbano, comunque, comunicare al medesimo il decesso del conduttore), considerata la loro estraneità al contratto di locazione intrasmissibile ai medesimi. Analoghe considerazioni possono essere fatte per il garante, in quanto l’obbligo incombente sul terzo (seppure inserito nel documento costitutivo della locazione) non discende dal rapporto locativo, bensì da un rapporto autonomo di garanzia fideiussoria, accessorio a quello di locazione, in buona sostanza da un diverso negozio nel quale, quindi, non sono coinvolte le parti del contratto di locazione, bensì solo il locatore ed il fideiussore.

C’è, però, da dire, che, in dipendenza dell’intervenuta cessazione del rapporto locativo, gli eredi rimangono comunque in qualche modo legati all’immobile, sia pure in forma molto precaria, in qualità di occupanti senza titolo nei cui confronti il proprietario può agire ricorrendo ad azioni finalizzate al rilascio del bene. A tal proposito, si ritiene che le somme percepite a tale titolo siano prive di rilevanza reddituale, essendo non sostitutive o integrative di reddito (lucro cessante), ai sensi dell’art. 6, co. 2 del TUIR, ma conseguite a mero titolo risarcitorio per impedimento alla naturale fruttificazione del bene occupato (danno emergente).
 

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