PALLPET

Membro Junior
Privato Cittadino
Ho appena stipulato un contratto di locazione transitorio della durata di 12 mesi. Gradirei sapere se per poter esercitare l'opzione della cedolare secca (oltre alla registrazione del contratto) devo comunque comunicare al conduttore (mediante AR) la scelta della cedolare secca. E tutto cio' anche in presenza di un contratto di soli 12 mesi non rinnovabile automaticamente?
Grazie della collaborazione
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se é un contratto di locazione transitorio per studenti ( comma 3 art.8 della legge n.431/98), devi comunicare preventivamente ai conduttori, tramite raccomandata , l'opzione della cedolare secca.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
in ogni caso, in tutti i contratti di locazione verso la quale è possibile applicare la cedolare secca(legge 431) sono applicabili tutti i principi... Io consiglio sempre di mandarla preventivamente e prima della registrazione.. TOvrm probabilmente ti consiglierà altro visto che ci punzecchiamo sempre su questo argomento:^^:
 

LUCA67

Membro Ordinario
Professionista
la circolare 26e afferma che non è necessario inviare la raccomandata nei contratti ove è espressamento prevista l'impossibilità di aumentare il canone. In questo caso il contratto per la sua natura transitoria, a mio giudizio, può essere assimilito alla casitica sopra citata per cui la raccomandata non sarebbe necessaria. In ogni caso a scopo cautelativo la stessa può comunque essere inviata preventivamente rispetto alla registrazione.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
e se l'inquilino rinnova il contratto senza avvisare il locatore pagando la tassa del 2% a fine anno non avendo ricevuto niente in merito?
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Scusate ma il contratto di locazione transitorio non può essere prorogato.. Va rifatto in caso... la durata è da 1 mese a 18 mesi...

Aggiunto dopo 1...

Poi se ci sono problemi nel dimostrare che non ha causa per essere transitorio così facendolo trasformare in 4 + 4 allora è un altro problema :)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Provo a ricapitolare.

Il decreto istitutivo della cedolare del 14 marzo 2011 sembrava prevedere un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione al conduttore che riguardava sia i contratti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto che i nuovi contratti stipulati in una fase successiva: in altri termini, l'obbligo di preventiva comunicazione al conduttore sembrava riguardare anche i contratti stipulati in vigenza del nuovo regime sostitutivo, con riferimento ai quali il locatore eserciti l'opzione in sede di registrazione di contratto. L'art. 3, co. 11, dispone, infatti, che "l'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo".

Tale obbligo veniva ribadito poco dopo, nel Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 (par. 1.5).

Sembrava tutto chiaro, cristallino, fino a quando, il 1° giugno 2011 d.C., l'imperatore Caio Attilio Befera emanava il famoso editto n°26/E, per spiegare al volgo, impegnato (tra qualche ulcera di sofferenza) sul fronte della Cedolare Secca, che "per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione".

Tutto chiaro? No. La circostanza che i contratti transitori e per studenti universitari di durata inferiore all'anno - per i quali, peraltro, non è configurabile un aggiornamento del canone - non indichino alcuna clausola di adeguamento automatico, sembra non esonerare il locatore dall'obbligo di effettuare la comunicazione postale al conduttore, in forza del fatto che la circolare del 1° giugno consente di non inviare la raccomandata solo solo se il contratto esclude espressamente qualsiasi possibilità di aggiornamento del canone. Al momento - in attesa di sviluppi (è atteso un nuovo editto al riguardo del divino imperatore) - l'espressione generica "contratti di locazione" lascia pensare che l'invio della raccomandata, anche per questo tipo di contratti, sia necessario.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Provo a ricapitolare.

Il decreto istitutivo della cedolare del 14 marzo 2011 sembrava prevedere un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione al conduttore che riguardava sia i contratti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto che i nuovi contratti stipulati in una fase successiva: in altri termini, l'obbligo di preventiva comunicazione al conduttore sembrava riguardare anche i contratti stipulati in vigenza del nuovo regime sostitutivo, con riferimento ai quali il locatore eserciti l'opzione in sede di registrazione di contratto. L'art. 3, co. 11, dispone, infatti, che "l'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo".

Tale obbligo veniva ribadito poco dopo, nel Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 (par. 1.5).

Sembrava tutto chiaro, cristallino, fino a quando, il 1° giugno 2011 d.C., l'imperatore Caio Attilio Befera emanava il famoso editto n°26/E, per spiegare al volgo, impegnato (tra qualche ulcera di sofferenza) sul fronte della Cedolare Secca, che "per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione".

Tutto chiaro? No. La circostanza che i contratti transitori e per studenti universitari di durata inferiore all'anno - per i quali, peraltro, non è configurabile un aggiornamento del canone - non indichino alcuna clausola di adeguamento automatico, sembra non esonerare il locatore dall'obbligo di effettuare la comunicazione postale al conduttore, in forza del fatto che la circolare del 1° giugno consente di non inviare la raccomandata solo solo se il contratto esclude espressamente qualsiasi possibilità di aggiornamento del canone. Al momento - in attesa di sviluppi (è atteso un nuovo editto al riguardo del divino imperatore) - l'espressione generica "contratti di locazione" lascia pensare che l'invio della raccomandata, anche per questo tipo di contratti, sia necessario.

:applauso:

Speriamo che ci mandino una circolare definitiva... possibile che per dare due direttevi CHIARE e definitive ci mettano più di un anno????????????????????

e' una vergona!!!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Quoto Pennylove: ma aggiungo una ulteriore "interpretazione" credo letta sul Sole24ore: se sul contratto è espressamente citato che il locatore intende avvalersi, almeno nella prima annualità, (... non consiglio mai di legarsi al cappio in modo definitivo ...) dell'opzione cedolare secca, la raccomandata potrebbe essere non necessaria.
A fil di logica regge: sempre che Caio Attilio Befera appartenga alla stessa scuola di pensiero.....
 

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