simozoo

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Salve,
nell'ambito di un intervento su edificio esistente su terreno di proprietà si vorrebbe demolire il balcone al piano rialzato (aggetto di 2 metri) attraverso cui avviene l'accesso all'abitazione, sostituendolo con un solaio areato poggiante a terra scollegato dalla villetta e reso accessibile tramite dei gradini. Si vorrebbe inoltre ampliare leggermente la superficie del pre-esistente balcone lungo la facciata, mantenendo la larghezza della nuova pavimentazione ( metri rispetto al filo fabbricato).

Come si configura l'intervento secondo l'art.3 comma 1 del DPR 380/01? E' un'alterazione dei prospetti, soggetta quindi a SCIA alternativa al PdC o si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia leggera in quanto non altera i prospetti bensì la sagoma, ormai esplicitamente rimossa dal DPR mediante la legge 98/2013)?

Grazie a chi vorrà aiutarmi.
 

simozoo

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Salve,
nell'ambito di un intervento su edificio esistente su terreno di proprietà si vorrebbe demolire il balcone al piano rialzato (aggetto di 2 metri) attraverso cui avviene l'accesso all'abitazione, sostituendolo con un solaio areato poggiante a terra scollegato dalla villetta e reso accessibile tramite dei gradini. Si vorrebbe inoltre ampliare leggermente la superficie del pre-esistente balcone lungo la facciata, mantenendo la larghezza della nuova pavimentazione ( metri rispetto al filo fabbricato).

Come si configura l'intervento secondo l'art.3 comma 1 del DPR 380/01? E' un'alterazione dei prospetti, soggetta quindi a SCIA alternativa al PdC o si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia leggera in quanto non altera i prospetti bensì la sagoma, ormai esplicitamente rimossa dal DPR mediante la legge 98/2013)?

Grazie a chi vorrà aiutarmi.

La giurisprudenza ha precisato che la “sagoma” di un edificio è la “conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti” (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 25.05.2012 n. 1441). Per “prospetti” (o alzati) si intendono, invece, gli sviluppi in verticale di un edificio e, dunque, le facciate di un fabbricato (cfr. TAR Lazio Roma, 4 settembre 2009, n. 8380).

Mi sento di dire, quindi, che il mio caso possa ricadere in una variazione della sagoma senza variazione dei prospetti o aumento di volumetria o aumento di superficie.

Potrebbe essere una corretta interpretazione?
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Allora, anzitutto i titoli edilizi (ablitativi o meno) rentrano nel Governo del Territorio che è di competenza regionale, quindi le Regioni possono legiferare in tal campo seguendo comunque i concetti fondamentali contenuti nel DPR 380/2001 (non possono per esempio aggiungere un nuovo titolo edilizio ma possono decidere quali interventi inserire all'intern di quelli esistenti).
Quindi per prima cosa ti conviene verificare se la tua regione abbia legiferato in tal senso.

La direzione che hai preso è corretta comunque è sempre bene confrontarsi con un tecnico comunale dopo aver studiato per bene il caso.

Dall'anno scorso leregioni inoltre sono state costrette a recepire le nuove definizioni tecniche uniformi, quindi ora sono queste che DOVREBBERO fare fede e non l'"assodata giurisprudenza".
 

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