PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
In una palazzina del 2005 un soggetto acquista una unità immobiliare al terzo ed ultimo piano.

In sede di trattativa, il cliente ottiene compreso nel prezzo, la realizzazione di una colonna di scarico acqua aggiuntiva; Oltre ad una derivazione del gas ed il foro di areazione della cucina.

Così facendo, sostanzialmente, il cliente ha nella propria disponibilità due diverse posizioni, collocate in ambienti diversi della casa, ove poter installare la cucina.

Per dieci anni, il soggetto utilizza gli allacciamenti "originali" e fin lì, non si riscontrano problematiche di sorta.

Quando decide di cambiare la posizione della cucina, posizionandola nell'altro ambiente e allacciandola agli attacchi supplementari, cominciano le problematiche.

Ossia, dopo verifiche effettuate, si evidenzia che lo scarico della cucina dell'alloggio, si inserisce in quello dell'appartamento posizionato al piano terra, prima di entrare nella colonna centrale di scarico delle acque nere.

Ciò, determina problematiche di rigurgito consistenti nell'alloggio sotto, causando al proprietario notevoli disagi.

Dall'esame dei progetti esecutivi di realizzazione dell' allacciamento aggiuntivo dell'alloggio sovrastante, si evidenzia come il progettista non risulta la realizzazione di questo scarico.

Da ciò scaturisce una aspra lite condominiale tra i condomini in relazione alle responsabilità del progettista, dei singoli condomini e dell'impresa costruttrice, che nel frattempo non esiste più in quanto il titolare è morto.

La domanda è a chi imputare le responsabilità..?
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
di nulla
quella del direttore dei lavori (non del progettista) è obbligazione di mezzi non di risultati;

cioè, deve controllare i lavori
se riscontra difetti deve registrarli, segnalarli al committente e fare in modo che l'impresa corregga i vizi o le difformità col progetto autorizzato;
però il DL può anche passare in cantiere 1 sola volta al mese, ciò non toglie che lavori che devono comunque essere secondo progetto, a norma e secondo la regola dell'arte.

Per imputargli qualcosa bisognerebbe provare che si è accorto del difetto e non ha fatto nulla per correggerlo
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
In comune penso cadrebeb nel vuoto forse all'Asl, ma eviterei passi del genere vai a sapere in che casino ti metti se viene fatta un'ispezione
E poi sarebbe comunque a spese del condominio
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
In comune penso cadrebeb nel vuoto forse all'Asl, ma eviterei passi del genere vai a sapere in che casino ti metti se viene fatta un'ispezione
E poi sarebbe comunque a spese del condominio

Imporre la partecipazione in solido, della compagine condominiale, alla sistemazione della difformita' e' l'obbiettivo.

Mentre invece il timore, e' che in seguito all'ispezione, venga imposto al singolo condomino, la rimozione dell'impianto non depositato in progetto.
Rendendo cosi' il singolo proprietario soccombente in tutti i ftonti.

Nelle ispezioni effettuate si e' riscontrata una malpendenza del tubo di scarico dell"unita' posta al piano terra.

Dispositivo cosi' predisposto, proprio perche' non si conosceva l'esistenza della conduttura aggiuntiva, proveniente dal terzo piano.

Per sistemare la pendenza di quella conduttura occorrerebbe diveltere buona parte della pavimentazione dell'alloggio sottostante.

Secondo te.. "A naso":

Se si fa un esposto, si prefissa la rimozione al terzo piano, o l'intervento al piano terra..?

Poim.

Un diritto di rivalsa avverso al progettista puo' avere effetti...?
 

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