Nelle locazioni ad uso diverso, il comma 8 dell’art. 27 della legge n°392/1978 prevede la lettera raccomandata come forma di comunicazione del preavviso di recesso. Nelle locazioni ad uso abitativo, il comma 6 dell’art. 3 della legge n°431/1998 sancisce comunque l’obbligo di comunicazione del preavviso semestrale. Nonostante nulla si dica sulla forma di questa comunicazione, l’imposizione di un preavviso implica necessariamente la forma scritta dell’atto di recesso, così che la prova temporale del suo invio al locatore non possa essere fornita da una tacita manifestazione che abbia evidenziato una volontà contraria alla prosecuzione della locazione. D’altro canto, secondo soluzione costantemente accolta dalla giurisprudenza, nei contratti formali le cause modificative o estintive del rapporto di locazione devono essere espresse nella forma richiesta per il contratto a cui si riferiscono. Di conseguenza, l’atto recettizio unilaterale con il quale il conduttore esercita il diritto di recesso, rimane soggetto allo stesso vincolo di forma scritta imposto per il contratto di locazione. Pertanto è bene che il recesso del conduttore dal contratto di locazione ad uso abitativo si comunichi al locatore con lettera raccomandata o con altro mezzo equipollente comunque idoneo allo scopo, esplicitando i gravi motivi (trattandosi di recesso “titolato”), e ciò al fine di consentire al locatore di poterli eventualmente contestare, pena la invalidità del recesso stesso.
Riguardo al quesito se la raccomandata debba essere semplice o con ricevuta di ritorno, la questione va inquadrata nell’ambito dell’art. 1335 del cod. civ., secondo cui, nelle ipotesi di atti aventi caratteri recettizio (quale, senza dubbio, è la comunicazione di recesso anticipato), sussiste una presunzione di conoscenza dell’atto al momento in cui questo giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. La presunzione di conoscenza delle comunicazioni altrui opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione operato. La Corte di Cassazione, con sentenza n°5164 del 1991, ha ribadito che la lettera raccomandata di disdetta del contratto di affitto si reputa conosciuta dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario (conoscibilità dell’atto): ciò significa che è da questo momento che decorrono i sei mesi previsti dalla legge (o preavviso inferiore ai sei mesi, se pattuito contrattualmente, in deroga alla legge stessa) necessari affinchè il recesso abbia effetto.