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Quoto karuba. Ricevere la lettera raccomandata di recesso ad esempio il 20 marzo non significa necessariamente che il conduttore rilascerà l’immobile il 20 settembre. Premesso che la comunicazione, per essere efficace e adeguata allo scopo, deve contenere la data di cessazione del rapporto, la lettera raccomandata deve essere inviata 6 mesi prima di esercitare il recesso, ma nella comunicazione il conduttore può avvisare il locatore che il recesso, cioè il momento di materiale rilascio dei locali, avverrà anche molto tempo dopo i sei mesi previsti per la comunicazione.

Occorre prestare attenzione che la ricezione della disdetta intervenga entro il termine indicato: è, infatti, tardiva la disdetta che, pur spedita prima del termine previsto a contratto, giunga a destinazione successivamente a tale data: qualora la raccomandata di disdetta pervenga al locatore anche un solo giorno dopo la scadenza del contratto, lo stesso si deve intendere tacitamente rinnovato.

Appare, poi, utile ricordare che il computo dei termini deve avvenire “a ritroso”, ai sensi dell’art. 2963 del cod. civ.: il termine “almeno sei mesi prima della scadenza” rientra, infatti, tra quelli cosiddetti “a ritroso” “nei quali cioè la legge – ha precisato la Suprema Corte (n°9701/1997) - assume come giorno di partenza non quello che si suole indicare come il “dies a quo”, ma il “dies ad quem”, a cominciare dal quale il termine si fa decorrere all’indietro, non si sottrae alla regola, di applicazione generale in tema di computo del tempo, dell’art. 2963 cod. civ., e, dunque, si consuma nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale secondo il sistema della computazione civile, non ex numeratione, ma ex nominatione dierum”. Non solo. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese: ad es. nel caso in cui il dies a quo sia il 31, e il mese di scadenza sia febbraio, il termine scade il 28 o il 29, se l’anno è bisestile, a patto, però, che non sia giorno festivo, perchè in tal caso - se il termine scade in un giorno festivo - esso è anticipato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (spostamento a ritroso del termine), al primo giorno non festivo antecedente (si veda, a tal proposito, anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n°56/E/2007, pag. 2).
 

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