Alla morte di tua madre, le donazioni fatte ai tuoi figli potrebbero venir "impugnate" dai tuoi creditori, per la tua quota di legittima.
Parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene ammissibile l’esercizio dell’azione di riduzione, peraltro in via surrogatoria, in favore dei creditori del legittimario.
 
Io ho letto che donando i beni in vita e nn avendo problemi col fisco (mia madre) nn sono attaccabili ...avrò letto male perché era solo impugnabile da altri eredi che nn ci sono
 
Tua madre può donare i suoi beni , ma solo alla sua morte verranno fuori eventuali problemi, anche, eventualmente, con i tuoi creditori.

Poi è difficile dare risposte chiare, senza conoscere molto bene la situazione .
 
Se l'immobile è di tua madre, finché in vita chiaro è che con i tuoi creditori non ha nulla da fare. Quando verrà a mancare avresti lo stesso problema, ovvero dovresti ereditare l'immobile ma potresti anche fare una rinuncia all'eredità che quindi passerebbe ai tuoi figli. Sia nel caso pensato da te che nel secondo, i creditori potrebbero, se ancora in vita, attaccare l'immobile dimostrando che il tuo intento era quello di sottrarre un bene ai creditori stessi
 
Se rinuncio all’eredità nn passerebbe nulla ai miei figli ,io vorrei farle fare la donazione in vita dato che mia madre nn ha nessun problema col fisco .oltre me nn c’è nessun altro erede quindi la donazione nn sarebbe soggetta ad impugnazione.penso forse il fisco potrebbe rivalersi sulla legittima
 
Se l'immobile è di tua madre, finché in vita chiaro è che con i tuoi creditori non ha nulla da fare. Quando verrà a mancare avresti lo stesso problema, ovvero dovresti ereditare l'immobile ma potresti anche fare una rinuncia all'eredità che quindi passerebbe ai tuoi figli. Sia nel caso pensato da te che nel secondo, i creditori potrebbero, se ancora in vita, attaccare l'immobile dimostrando che il tuo intento era quello di sottrarre un bene ai creditori stessi
Credo che in caso di rinuncia all'eredità, entro i successivi 5 anni i creditori possano impugnarla. Ma se nel frattempo il de cuius non ha più beni intestati...

Credo che in caso di compravendita fittizia, i creditori possano impugnarla solo entro i 5 anni (dalla data dell'atto).

@francesca63 ti riferisci al fatto che la donazione, essendo impugnabile entro 10 anni dalla morte del de cuius da parte di un erede, ciò potrebbe esser fatto anche dai creditori della figlia...?
 
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