faustina

Membro Attivo
Privato Cittadino
un genitore può donare in vita un immobile ad un figlio se il valore del detto immobile non intacca la quota legittima testamentaria spettante di legge all'altro figlio?
per fare ciò basta lasciare un testamento con l'indicazione della volontà di riservare ad uno i due terzi e all'altro un terzo,considerando nei due terzi il detto immobile?nel testamento è sufficiente indicare questa volontà o bisogna dare una motivazione ,che in questo caso sarebbe una necessità di tutela verso una persona invalida?
possono queste scelte suscitare opposizione legale da parte dell'altro figlio?

grazie
 

Cucci49

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La volontà di donare e quella testamentaria sono libere.
Pertanto sia il testamento che le donazioni saranno sempre atti validi ed efficaci.
Tuttavia in Italia vi è l'istituto della successione necessaria (la cd legittima) che costituisce un limite alla libera volontà testamentaria (ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione), e non vi è alcuna necessità di giustificare alcunchè.
Nessuno potrà annullare la volontà del testatore (e come anticipo quella del donante) quando questi sarà deceduto.

Riporto alcuni passi provenienti dal Consiglio del Notariato.

" L'erede legittimo che si ritenga leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti.

Nel caso in cui, in base all’ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per soddisfare il suo diritto.

La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali limitati, ad esempio l’usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso. Anche l’acquirente del bene, pertanto, si vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il versamento di una somma corrispondente.

Si tenga conto, inoltre, che, in certi casi, neppure il decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione è sufficiente per mettere al sicuro l’avente causa dal donatario, dal momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei venti anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati, di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi.

Il diritto di opposizione alla donazione è personale, l’atto in cui si estrinseca deve essere essere notificato al donatario ed ai suoi aventi causa e trascritto nei pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Conserva efficacia per venti anni dalla sua trascrizione, che può essere rinnovata prima della scadenza. Al diritto di opposizione si può rinunciare e la rinuncia comporta, come sottolineato dianzi, una tutela per gli aventi causa dal donatario trascorso il suddetto termine dei venti anni, mentre è bene precisare che la rinuncia all’opposizione non costituisce comunque rinuncia all’azione di riduzione. Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di proporre detta ultima azione, finchè colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già morto".

Il consiglio è, prima di una donazione, di chiedere un incontro con un Notaio e verificare i diritti degli eventuali altri legittimari.

Attenzione ai valori: per valutare le "lesioni di legittima" le donazioni vengono valutate non al valore dell'anno in cui sono state fatte ma, essendo un anticipo sulla successione, a quello del decesso del donante e vengono in genere gravate degli interessi legali dalla donazione alla successione. Se poi ad esempio al figlio Caio è stata donata 2o anni prima del decesso del padre una casa in una località allora poco valutata che poi è diventata alla moda e di gran valore mentre al figlio Nevio al contrario è stata donata una casa in una zona di pregio andata poi in forte crisi ed in cui peraltro Nevio ha fatto molte spese incrementative di tasca sua, valgono, ai fini perequativi, i valori al momento del decesso comprensivi degli incrementi.

Come dire: la volontà del padre era di favorire Nevio ma Caio ricorre e tutte le proprietà trasferite per donazioni e successione vanno a riformare il monte successorio e come tale viene valutato e risuddiviso con il limite appunto di un terzo/2 terzi.

Questo in realtà è così se ci sono due eredi altrimenti è diverso. Infatti la cosiddetta quota disponibile (cioè libera dalla successione necessaria) è di un terzo. Il resto deve essere ripartito secondo la successione legittima ed il terzo è disponibile per il testatore (comprendendo le donazioni) per "incrementare" la quota di uno o più eredi.
 

faustina

Membro Attivo
Privato Cittadino
grazie per l'esauriente e competente risposta.
mi chiedo e se invece di una donazione ,il genitore prestasse il denaro per l'acquisto di un immobile ad un figlio ,il quale per ipotesi riuscisse a restituire l'intero importo avuto in prestito prima della morte del genitore ,magari grazie al reddito prodotto dallo stesso immobile,ci sarebbero problemi dati alla mano in ambito ereditario?
e poi ci sono norme che tutelano in ambito testamentario i figli malati o invalidi rispetto a quelli sani?
grazie
 

Cucci49

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Professionista
La dazione di denaro ad un figlio perchè acquisti un immobile è una cd donazione indiretta od impropria, sia fiscalmente che per gli aspetti successori equivalente alla donazione dell'immobile. Se poi in vita del donante il donatario restituisce la cosa o il denaro donato al donante si estingue la donazione stessa.

Non vi sono norme che consentano di preferire i figli malati a quelli sani eludendo la successione necessaria.

Quindi si può favorire un figlio destinando a lui fino ad un terzo del patrimonio in successione, che verrà aggiunto alla sua quota. Nel caso siano due figli la sua quota di legittima detratto il terzo disponibile, sarà due terzi diviso due e cioè un terzo e pertanto avremo un totale di 2 terzi al figlio preferito e 1 terzo all'altro.

E' difficile dare però consigli su questioni così delicate quali quelle di un figlio malato. Ad esempio viene da dire, non conoscendo la cosa, ma perchè non fate una divisione equa a metà e semmai preparate un sistema di protezione, anche a carico del Servizio Pubblico, per il figlio malato. Non credo che possiate riparare ad un'ingiustizia di natura facendo una ingiustizia a figlio sano. Scusatemi ma essendo tre volte padre ritengo di poter dire ciò.
 

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