Graf

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Chiedo un chiarimento agli esperti di Immobilio:
mercoledì 4 ottobre si doveva tenere un’assemblea congiunta dei tre condomini del mio stabile con all’ordine del giorno la nomina dell’ amministratore unico che si doveva occupare delle parti comuni (essenzialmente la gestione del riscaldamento).
Oggi la nostra amministratrice ci ha comunicato, con un avviso nella bacheca, che, poiché uno dei tre amministratori non ha firmato l’ordine di convocazione (per dissidi interni…una lunga storia, ve la risparmio…) non chiamando, quindi, alla riunione i propri condomini, l’assemblea congiunta in calendario è stata annullata.
Poi ci ha informato che la prossima assemblea sarà convocata in base alle disposizione dell’art. 66 delle disposizioni di attuazioni del codice civile.

Ecco, vorrei avere qualche delucidazione al riguardo.
Continuando l’inerzia di uno dei tre amministratori, gli altri due come potranno risolvere il problema della nomina dell’amministratore delle parti comuni del nostro stabile?

Grazie.
 
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Andrea Occhiodoro

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Amm.re Condominio
Buongiorno Graf,
la risposta ce la fornisce l'art. 67 delle Disposizioni Attuative Codice Civile di cui ti riporto un brano: " Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini".
 

Graf

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Grazie della puntuale risposta, signor Occhiodoro.

Quindi, anche in mancanza della nomina dell' amministratore delle parti comuni (per negligenza dei condomini, per mancato raggiungimento del quorum dei votanti aventi diritto e così via...) si dovrà adire l'autorità giudiziaria?
 

Andrea Occhiodoro

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Amm.re Condominio
In ultima ratio si. Ed inoltre bisognerà presentare al giudice le prove dell'inerzia assembleare consegnando copia dei verbali delle ultime assemblee. Una volta nominato il rappresentante mancante saranno appunto i tre rappresentanti ad eleggere l'amministratore del supercondominio con la doppia maggioranza indicata nel secondo comma dell'art. 1136 c.c.. Ogni rappresentante avrà diritto ad un voto che nel computo delle teste varrà uno ma in quello dei millesimi sarà pari alla somma dei millesimi del singolo condominio rappresentato.
 

Graf

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Privato Cittadino
Ricapitolando: sia i rappresentanti sia l'amministratore delle parti comuni previsti dalla legge di riforma del condominio dl 2012, se non nominati per inerzia delle assemblee condominiali o dei suoi amministratori, potranno essere nominati in modo coattivo dal giudice.
 

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