Si infatti... però non è ecessario un deteminato ammontare di debito...certo per 100 euro sarebbe assurdo...
Infatti ciò è previsto dal 524 c.c.: Se taluno rinunzia, anche senza frode, ad un 'eredità con danno dei suoi creditori questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.Il diritto dei creditori si prescrive in 5 anni dalla rinunzia.
In base ala norma non si ha una vera e propria accettazione di eredità ma è un'azione di natura esclusivamente strumentale e cautelare, che autorizza i creditori non ad accettare effettivamente l'eredità, ma solo a procedere esecutivamente sui beni ereditari fino a soddisfacimento dei loro crediti.
Per quanto riguarda la posizione dell'erede subentrato al rinunziante egli si trova così ad aver acquistato dei beni che sono in un certo senso vincolati a garanzia di un debito altrui.
Infatti, in virtù dell'effetto retroattivo riconosciuto all'azione prevista dal 524 i beni entrano a far parte del patrimonio dell'erede già sottoposti ad un vincolo stabilito nell'interesse dei creditori del rinunziante.
Tuttavia in quanto non debitore l'erede potrà sottrarsi all'azione esecutiva tramite il rilascio dei beni ereditari, così come è consentito all'erede beneficiato e al terzo acquirente di immobile ipotecato..
Il rimedio di cui al 524 ha natura cautelare e quindi il credito oltre ad essere liquido ed esigibile potrebbe essere anche un credito condizionato.