cixmoretti

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti,
vi chiedo un consiglio per una situazione, per me, complessa.
Se un genitore lascia un immobile in eredità ai suoi figli e uno di questi ha dei debiti pregressi, può rinunciare alla sua parte di eredità a favore dei suoi propri figli?
Grazie,
Cinzia
 

Sarah333

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Professionista
Si infatti... però non è ecessario un deteminato ammontare di debito...certo per 100 euro sarebbe assurdo...
Infatti ciò è previsto dal 524 c.c.: Se taluno rinunzia, anche senza frode, ad un 'eredità con danno dei suoi creditori questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.Il diritto dei creditori si prescrive in 5 anni dalla rinunzia.

In base ala norma non si ha una vera e propria accettazione di eredità ma è un'azione di natura esclusivamente strumentale e cautelare, che autorizza i creditori non ad accettare effettivamente l'eredità, ma solo a procedere esecutivamente sui beni ereditari fino a soddisfacimento dei loro crediti.

Per quanto riguarda la posizione dell'erede subentrato al rinunziante egli si trova così ad aver acquistato dei beni che sono in un certo senso vincolati a garanzia di un debito altrui.
Infatti, in virtù dell'effetto retroattivo riconosciuto all'azione prevista dal 524 i beni entrano a far parte del patrimonio dell'erede già sottoposti ad un vincolo stabilito nell'interesse dei creditori del rinunziante.
Tuttavia in quanto non debitore l'erede potrà sottrarsi all'azione esecutiva tramite il rilascio dei beni ereditari, così come è consentito all'erede beneficiato e al terzo acquirente di immobile ipotecato..

Il rimedio di cui al 524 ha natura cautelare e quindi il credito oltre ad essere liquido ed esigibile potrebbe essere anche un credito condizionato.
 

Camillo75

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Professionista
Una volta una persona mi ha raccontato che nel suo caso procedettero alla fissazione diun termine ex art. 480 c.c., inutilmente decorso ai danni del chiamato debitore. In questo caso, si verifica decadenza dal diritto di accettare e non rinuncia. Ne consegue, a mio parere, che non potrebbe essere esperito dai creditori il rimedio sopra citato. Anche in questo caso opererebbe la rappresentazione a favore dei figli del decaduto.
 

Sarah333

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Professionista
Tale rimedio è posto a tutela degli ulteriori chiamati,quindi chiedere all'autorità giudiziaria competente la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o meno l'eredità (c.d. actio interrogatoria): in mancanza di tale disposizione, infatti, il primo chiamato potrebbe lasciar decorrere inutilmente i dieci anni, perdendo il suo diritto di accettare, ma anche i chiamati ulteriori ne pagherebbero le conseguenze, dal momento che non sarebbe più possibile esercitare il loro diritto.

Come su scritto l'azione dei creditori

è un'azione di natura esclusivamente strumentale e cautelare, che autorizza i creditori non ad accettare effettivamente l'eredità, ma solo a procedere esecutivamente sui beni ereditari fino a soddisfacimento dei loro crediti.

Chiunque si trovi quindi nella posizione di erede si ritrova nella situazione di cui :


Per quanto riguarda la posizione dell'erede subentrato al rinunziante egli si trova così ad aver acquistato dei beni che sono in un certo senso vincolati a garanzia di un debito altrui.
Infatti, in virtù dell'effetto retroattivo riconosciuto all'azione prevista dal 524 i beni entrano a far parte del patrimonio dell'erede già sottoposti ad un vincolo stabilito nell'interesse dei creditori del rinunziante.
 

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