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Il creditore del condominio, ad esempio il fornitore del servizio di pulizia, dotato di titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ad esempio un decreto ingiuntivo esecutivo oppure divenuto definitivo in quanto non opposto dal debitore, come noto può procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali secondo quanto previsto dagli artt. 2740 e 2910 del codice civile.
Tra questi vanno enumerati anche i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, azionando la procedura ex art. 543 cpc e ss. nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi.
La Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 14 maggio 2019, n. 12715 ha ribadito questo assunto.
 

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