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Tratto da Edilportale
l progettista cui viene revocato l’incarico, per ragioni indipendenti dal suo operato, ha diritto al pagamento del compenso per intero più un risarcimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 451/2020

Due passaggi sono direi rilevanti:
La Cassazione ha ribaltato la situazione, riconoscendo al progettista la maggiorazione del 25% dei compensi a titolo di indennità “applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale”.

e soprattutto
Come si legge nel testo della sentenza, in base alla Legge 340/1976 e all’interpretazione data con la Legge 404/1977, i minimi tariffari per i professionisti sono derogabili solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Nei contratti tra privati devono essere sempre rispettati
 

Allegati

  • _20200114_snciv@s20@a2020@n00451@tS.clean.pdf
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