stesan

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti,
ho sostentuo e passato l'esame scritto e mi sto preparando per l'esame orale a Bolzano.

Mi trovo a dirimere un dubbio che abbiamo in tanti per via delle traduzioni biligue e forse qualcuno ci può aiutare.
Le diverse dispense parlano di incompatibiltà dell'agente, tra le altre, per i dipendenti del settore privato .

Viene riportato quanto segue " .... La pratica della professione di agente immobiliare è incompatibile con altre attività imprenditoriali riguardanti la produzione, la vendita, la rappresentanza o la promozione di beni dello stesso settore merceologico per cui si svolge l'attività di intermediazione, nonché con l'impiego come dipendente nel settore privato o pubblico o presso banche o compagnie assicurative...."

Altre dispense riportano " è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico (*) o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59 (**)..." quindi in disaccordo con la prima.

La domanda è quindi se lo status di dipendente del settore privato, per esempio di un fornaio, meccanico, ecc, è incompatibile con l'esercizio dell'attività di mediatore professionale iscritto al registro delle imprese.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Ss
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
É entrata in vigore dal 01/02/2022 la Legge Europea 2019-2020 legge n.238/2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.12 del 17 gennaio 2022 nella quale viene modificato nuovamente (già infatti era stata modifica con la L. n. 37/2019 dal 26/05/19 )

Pertanto c'è incompatibilità per gli Agenti di Affari in Mediazione con gli Agenti e Mediatori Creditizi iscritti all'OAM, ma la grande novità è che è stata abolita l'incompatibilità con l'esercizio di altre attività svolte in qualità di dipendente di ente privato.
Dal 01/02/2022 l'agente immobiliare può finalmente anche essere assunto da una società e essere dipendente in un'atro settore purchè non incompatibile e non in conflitto d'interesse!
 

Formatore Agenti

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Oggi quindi la normativa sull'incompatibilità è l’art. 5 c. 3 legge 39/89 modificato dalla L 238/2021 e dalla L 118/2022 art. 28:
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico (con eccezione dei dipendenti pubblici part-time non superiore al 50%) o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
Il 02/08/2022 è stata ripristinata (L 118/2022 art. 28) la compatibilità tra l’agente immobiliare e la dipendenza o collaborazione di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia, assicurazione, riassicurazione e finanziaria.

Quindi, per rispondere alla tua domanda, oggi puoi essere mediatore iscritto e contestualmente anche essere meccanico e/o fornaio o dipendente di tali imprenditori, non puoi essere dipendente di società che costruisce immobili e non puoi essere geometra o architetto o avvocato.
dott. Giuseppe Federici
 

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