Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Intanto l'attuale proprietario è solidale con il venditore e deve pagare la spese dell'anno precedente e di quello corrente
Appunto! Il nuovo acquirente risponde per gli arretrati dell'anno precedente e l'anno di acquisto. Non più vecchie.
Poi, il venditore e amministratore sanno la verità. L' amministratore rilascia liberatoria e venditore dichiara il falso in atto pubblico. C'è poco da fare...
 

philippo

Membro Assiduo
Professionista
Appunto! Il nuovo acquirente risponde per gli arretrati dell'anno precedente e l'anno di acquisto. Non più vecchie.
Poi, il venditore e amministratore sanno la verità. L' amministratore rilascia liberatoria e venditore dichiara il falso in atto pubblico. C'è poco da fare...
Non dell'anno ma della annualità corrente che è iniziata l'anno prima e di quella precedente che è iniziata 2 anni prima dell'acquisto. Con il trasferimento della proprietà il condominio non può più chiedere soldi al precedente proprietario ma solo all'attuale, tra le altre cose. Cosa che mi sembra stia correttamente facendo l'amministratore
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
L'art. 63 del Codice civile dice che: "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente" aal trasferimento di proprietà.
L'amministratore rilascia documento in cui dichiara che "dalle risultanze contabili Tizio è in regola con i pagamenti delle spese condominiali anno precedente e spese bilancio preventivo anno corrente fino alla data del rogito inoltre risultano pagate le spese straordinarie deliberate nell'anno corrente della compravendita ". Pertanto l'amministratore è responsabile di quel che scrive e firma! Sicuramente è assurdo chiedere debiti pregressi (di anni fa) al nuovo acquirente. Indago e vi tengo aggiornati.

In casi come questo la liberatoria non serve proprio a niente.

In base al Codice, art. 63, l'acquirente è obbligato ... (eccetera), e siccome il Codice non fa eccezioni riguardo a eventuali liberatorie, l'acquirente può essere chiamato in giudizio per la cifra relativa.
Ma siccome c'è una liberatoria evidentemente errata, l'amministratore con essa ha causato un danno ingiusto all'acquirente e quindi, sempre secondo il Codice Civile (articolo 2043), è tenuto a risarcire il danno, che in questo caso è pari alla somma dovuta.
In definitiva, l'amministratore deve tirare fuori la somma, ed è meglio che lo faccia pagando direttamente il Condominio, altrimenti dovrà tirare fuori pure le spese di giudizio (trattandosi pure di lite temeraria), che sicuramente non spettano né all'acquirente né al Condominio.

Una bella raccomandata o una PEC all'amministratore lo convinceranno che è meglio cercare i polli altrove.

La liberatoria serve quindi: serve a dimostare il danno.
 
Ultima modifica:

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Ma siccome c'è una liberatoria evidentemente errata, l'amministratore con essa ha causato un danno ingiusto all'acquirente e quindi, sempre secondo il Codice Civile (articolo 2043), è tenuto a risarcire il danno, che in questo caso è pari alla somma dovuta.
Ma perché? Ha dichiarato che sono state pagate le spese dell'anno precedente e di quello in corso, non che sono state pagate tutte le spese. Perciò la liberatoria non serve se il danno è antecedente, ma non è errata. Semmai l'amministratore dovrà rendere conto di eventuali errori commessi precedentemente.
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Serve, perché per spese antecedenti non può rivolgersi al nuovo proprietario
Ma non può farlo indipendentemente dalla liberatoria. La liberatoria ha solo escluso le ultime due annualità, ma non ha chiarito la situazione precedente. Sarebbe realmente servita solo se avesse riportato le spese insolute pregresse.
 

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