MELAPPIONI FRANCESCA

Membro Junior
Privato Cittadino
Buon giorno, il giardino dei miei è posto in un condominio al primo piano. Sottostante all'appartamento ed a tutto il giardino, al piano seminterrato, si trovano i garage condominiali.
si sono verificati problemi di infiltrazione d'acqua in uno dei box sottostanti ricompreso nel garage condominiale.
L'inquilino del terzo piano, lamentandosi delle infiltrazioni d'acqua nel box di sua proprietà, sostiene che il danno le deve essere risarcito interamente dai proprietari dell'appartamento con giardino (i miei genitori).
La domanda è: se l'impiantito del giardino costituisce il tetto del box della signora, ossia il "lastrico solare", per così dire, i lavori di riparazione non dovrebbero essere ripartiti per un terzo e due terzi tra i due condomini (art 1126 C.C.)? Cosa ne pensate?
Cordiali saluti
F. M.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
i lavori di riparazione non dovrebbero essere ripartiti per un terzo e due terzi tra i due condomini (art 1126 C.C.)?
Credo che nella fattispecie il giardino sia equiparato ad una sorta di "cortile", da cui ne discende che in questo caso è applicabile l'art. 1125 del cc e non il 1126.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 14511/2019
"Chiarisce che un cortile condominiale che sorge su autorimesse non può essere considerato al pari di un lastrico solare: in caso di danni la responsabilità è solo del condominio"
> qualora il cortile sia condominiale, di contro nella fattispecie del giardino di proprietà la responsabilità è del relativo proprietario esclusivo.
> per la manutenzione e ricostruzione vale il 1125 del CC

Per la stessa sentenza di Cassazione:

"qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 cod. civ. (nel presupposto dell’equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell’immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123, 2° co., cod. civ. "
 

MELAPPIONI FRANCESCA

Membro Junior
Privato Cittadino
Credo che nella fattispecie il giardino sia equiparato ad una sorta di "cortile", da cui ne discende che in questo caso è applicabile l'art. 1125 del cc e non il 1126.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 14511/2019
"Chiarisce che un cortile condominiale che sorge su autorimesse non può essere considerato al pari di un lastrico solare: in caso di danni la responsabilità è solo del condominio"
> qualora il cortile sia condominiale, di contro nella fattispecie del giardino di proprietà la responsabilità è del relativo proprietario esclusivo.
> per la manutenzione e ricostruzione vale il 1125 del CC

Per la stessa sentenza di Cassazione:

"qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 cod. civ. (nel presupposto dell’equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell’immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123, 2° co., cod. civ. "
Ringrazio della cortese risposta
 
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