Studio Roversi

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Al termine dei primi tre anni di un contratto di locazione 3+2 (1 dicembre 2013) regolarmente registrato in regime IRPEF, è stata versata l'imposta di registro, ma non è stato presentato all'ufficio il modello 69 con la richiesta di proroga. Inoltre nel modello F23 è stato inserito erroneamente il codice tributo 112T invece del 114T. Un ufficio richiede il 30% dell'imposta, un altro 120%. La sanzione a quanto ammonta?
 

Pennylove

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A parere di chi scrive (si tratta di un’opinione personale) non sono dovute sanzioni, in quanto non sono state commesse violazioni di natura sostanziale che abbiano inciso sulla determinazione del tributo (in parole povere, l’omissione non ha comportato nessun danno all’Erario). D’altronde, non esiste ravvedimento ovvero prassi sanzionatoria in materia. In assenza di prassi, è necessario fare riferimento all’ufficio competente. Non esiste un censimento degli uffici territoriali riguardo le attività interne di gestione: la maggior parte di essi ritiene l’omissione dell’attestato e della dichiarazione non sanzionabile, gli uffici più fiscali applicano attualmente (si attendono chiarimenti da parte delle Entrate circa l’estensione del nuovo ravvedimento operoso, previsto dalla Legge di Stabilità, al campo locativo) la sanzione del 120% prevista dall’art. 69 del DPR n°131/1986, altri quella del 30% prevista dall’art. 13, co. 1 del D.Lgs. n°471/1997.

L’art. 17 del DPR n°131/1986 (Cessioni, risoluzioni e proroghe) stabilisce, al secondo comma, che “l’attestato di versamento relativo […] alle proroghe deve essere presentato all’ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento”. In merito a questo aspetto, la circolare n°12/E/1998 del Ministero delle Finanze (par. 5.1) ha precisato chiaramente che “lo scopo della disposizione [della presentazione dell’attestato] è quella di portare a conoscenza dell’ufficio impositore le vicende giuridiche del contratto, evitando comunque gli ulteriori obblighi connessi alla formalità della registrazione [modello 69, ora RLI]”, semplificazione volta ad evitare la presentazione del modello di registrazione della proroga.

La sanzione del 30% “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo” non è applicabile, in quanto essa è volta a punire la violazione di un obbligo di versamento che, nella fattispecie, non sussiste in quanto il contribuente ha versato, nei termini, il tributo dovuto al Fisco, sia pure con il codice sbagliato, né è applicabile la sanzione del 120% sull’imposta dovuta a chi viola l’obbligo di richiedere “la registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta ovvero la presentazione delle denunce previste dall’art. 19 [Denuncia degli eventi successivi alla registrazione]”, posto che l’adempimento può essere sostituito – stante quanto precisa il Ministero delle Finanze - dalla presentazione dell’attestato di versamento”.

E' vero. Il contribuente è incorso in tre violazioni, vale a dire nell’omesso deposito dell’attestato di versamento (mod. F23), del modello di registrazione (mod. 69) e nell’errata indicazione del codice tributo. Ma nessuna delle tre è perseguibile, trattandosi di violazioni puramente formali “senza alcun debito d’imposta”, come recita il co. 3 dell’art. 10 (Errori del contribuente) dello Statuto del contribuente, reclamizzato in tutte le sedi (perfino negli istituti scolastici) dall’Agenzia delle Entrate, ma regolarmente disatteso e calpestato dalla stessa.

In ogni caso, si consiglia, in via cautelativa, prima di un accertamento o di una ispezione, di depositare ovvero inviare, sia pure tardivamente, i modelli sopracitati unitamente ad un’istanza per la correzione del codice tributo, come precisato dalle risoluzioni n°73 e 131 del 2000 dell’Amministrazione finanziaria, presso l’ufficio locale delle Entrate dove, a suo tempo, venne registrato il contratto.
 
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