Michele1980

Nuovo Iscritto
Salve a tutti,

sto per effetuare l'acquisto di un appartamento nel quale ho riscontratto una difformità (sulla mappa catastale risulta una porta che da accesso in un altro appartamento attiguo, dato che in fase di realizzazione una stanza è stata presa dall'altro appartamanto).

Sto impazzendo per cercare di chiarire la situazione urbanistica dell'immobile ma, essendo datato 1954, al comune non hanno documenti consultabili.

Il tecnico del venditore ha detto di voler effetture una mera rettifica della mappa catastale e nulla più, ma voglio tutelarmi al meglio.

Sapete indicarmi (se esistono) norme o decreti (siamo in Lombardia) che impongono l'onere della conformità urbanistica in capo al venditore???

Grazie
 

studiopci

Membro Storico
Salve , se le cose stanno come le descrivi ha ragione il tecnico perchè essendo un immobile realizzato anteriormente al 1967, la Legge n. 47/85 (primo condono edilizio) indicava il 1 Settembre 1967 come data anteriore alla quale non era necessario fare nessuna sanatoria, quindi è sufficiente inserire in atto la dichiarazione che successivamente a tale data non sono state apportate modifiche per le quali necessita il rilascio di licenze e/o autorizzazioni e sei tranquillo. In quegli anni siamo in pieno boom economico ed edilizio e si costruiva di tutto e di più ed un pò " ad capocchiam " ( chiedo scusa per il doppio senso ) non c'erano tutte le regolamentazioni di oggi , difatti hai difficolta ha reperire atti e documentazioni ufficiali. Beninteso la situazione reale deve essere questa. ciao
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Condivido quanto precedentemente detto dagli amici del forum
l'onere della conformità urbanistica in capo al venditore è norma che vige in tutto il territorio nazionale a prescindere se la costruzione è ante 67.
Sarebbe interessante vedere com'è rappresentata in catasto la planimetria dell'appartamento confinante a quello che stai acquistando che si sarebbe accorpato una stanza ,
per pignoleria oserei dire che entrambi gli immobili dovrebbero essere aggiornati anche per il tuo interesse Ciao
 

Michele1980

Nuovo Iscritto
Condivido quanto precedentemente detto dagli amici del forum
l'onere della conformità urbanistica in capo al venditore è norma che vige in tutto il territorio nazionale a prescindere se la costruzione è ante 67.

Si, ma sapete darmi come indicazione un articolo di legge, un comma, qualcosa per dimostrare che l'onere della conformità urbanistica è in capo al venditore?

Grazie
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Credo che la risposta al tuo quesito la puoi trovare nelle disposizioni riportate nel Codice Civile e nel capitolo che riguarda le obbligazioni del venditore dall'articolo 1476 in poi .
E' chiaro che il difetto che hai riscontrato nella planimetria rappresenta un vizio Art 1490
Credo che puoi trovare guide e riferimenti utili a riguardo anche sul sito del Notariato ,.
Se riesco ti fornirò più elementi che ti possano essere utili facendo delle piccole ricerche ( ora vado a cena) ciao
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
intanto ti mando questo ( anche se in parte è una ripetizione di quanto in precedenza scritto da studiopci) poi altro materiale magari via mail

Gli articoli 17, 40 e 18 della legge 47/85 hanno introdotto una nuova disciplina dei negozi giuridici aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, i primi due con riferimento agli edifici o loro parti ed il terzo relativamente ai terreni. Tale disciplina si è concretata nell’introduzione di una serie di requisiti del bene oggetto del negozio richiesti a pena di nullità del negozio stesso. Unitamente a ciò, con l’art.21 sono state previste gravi sanzioni disciplinari a carico dei notai che ricevono atti non conformi alla legge.
Il legislatore ha usato lo strumento della nullità negoziale a livello privatistico per attuare concretamente i nuovi principi della legge 47/85.
Per i fabbricati il legislatore ha previsto due periodi temporali assumendo come spartiacque la data del 2 settembre 1967 corrispondente alla data di entrata in vigore della legge 765/67 – legge ponte.
La validità dei negozi aventi ad oggetto fabbricati è stata condizionata al fatto che gli atti rechino la dichiarazione dell’alienante o di altro avente titolo che attesti, per i fabbricati antecedenti alla legge ponte, che gli stessi sono iniziati prima del 1 settembre 1967, per i fabbricati iniziati successivamente alla legge ponte invece gli estremi della licenza o concessione edilizia o concessione in sanatoria.
La responsabilità del pubblico ufficiale rogante, derivante dalla legge 47/85, è circoscritta ad un controllo formale estrinseco, fermo restando la responsabilità dei contraenti, e del venditore in particolare relativamente al contenuto intrinseco e cioè all’effettiva conformità dell’immobile alla normativa urbanistico-edilizia.
 

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