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ciao, questo mi risulta ed è quello che mi hanno inviato via pec

ricevuta dell'avvenuta presentazione via telematica all'ufficio
registro imprese di foggia
dei seguenti atti e domande
esatti per bolli **17,50** cassa automatica
esatti per diritti **18,00** cassa automatica
totale euro **35,50**
 

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ciao, questo mi risulta ed è quello che mi hanno inviato via pec

ricevuta dell'avvenuta presentazione via telematica all'ufficio
registro imprese di foggia
dei seguenti atti e domande
esatti per bolli **17,50** cassa automatica
esatti per diritti **18,00** cassa automatica
totale euro **35,50**
Comunicazione di inizio attività.
“Scia” o “Dia”, il bollo non c’è
La segnalazione certificata, che oggi viene presentata in sostituzione della denuncia, non sconta il tributo, trattandosi non di un’istanza, ma di un semplice avviso

Non va assoggettata all’imposta di bollo la dichiarazione cui sono tenute le imprese per iniziare, cessare o modificare un’attività produttiva (Scia), purché la stessa non preveda il rilascio di provvedimenti o certificazioni. Bollo nella misura di 14,62 euro a foglio, invece, per il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale.L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell'8 aprile, fa luce in merito alla corretta applicazione dell’imposta di bollo su alcuni documenti

La particolarità che rende degna di nota tale risoluzione sta nel fatto che, con essa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la posizione sul trattamento tributario ai fini del bollo, da riservare alla nuova figura della dichiarazione d’inizio attività, che oggi si chiama Scia.
Infatti, attualmente la denuncia di inizio attività (Dia) è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), prevista dall’articolo 19 della legge 241/1990, il quale stabilisce che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (…) è sostituito da una segnalazione dell’interessato…”.

Già in passato, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 109/2001, aveva avuto modo di chiarire, con riferimento alle denunce di inizio attività, che le stesse “…non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto… Non essendo prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo (…) non è possibile far rientrare tra le istanze…” di cui all’articolo 3 della tariffa dell’imposta di bollo “…le denunce di inizio attività (…) che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo…”.

Oggi l’Agenzia, sulla “scia” della risoluzione del 2001, ha ritenuto che le conclusioni raggiunte con riferimento alla dichiarazione d’inizio attività sono applicabili anche alla Scia che, pertanto, non deve essere assoggettata a imposta di bollo, sempreché in esito alla sua presentazione non sia previsto, da parte dell’amministrazione ricevente, il rilascio di un provvedimento o, comunque, di certificazioni
Fonte Anna Rita Zannella
pubblicato Lunedì 8 Aprile 2013
 

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