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Utente Cancellato 44949

Ospite
Wow ragazzi vedo che per voi è proprio pane quotidiano.
Mi studio gli argomenti...
Suppongo che si possano fare contratti di tipo transitorio a canone libero quindi.
E che durata massima possono avere?
 

kolia cassin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Anch'io ho avuto il dubbio che non si potesse aderire alla cedolare secca per il subaffitto, ma per un mio investimento personale a Milano in Via Palazzi ho approfondito la cosa e ho trovato riscontro all'agenzia delle entrate di Milano. Detto questo dei margini di dubbio effettivamente li ho avuti anch'io, ma mi sono adeguato all'indicazione di quello che comunque sarebbe l'organismo deputato al controllo.
Per quanto riguarda il limite di tempo dei contratti ad uso transitorio non ve ne sono per quello che riguarda la durata massima, nei contratti di locazione si cerca di tutelare il conduttore inquilino ponendo dei limiti solo sulla durata minima.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Se lo trovi, Umby, ti prego di postarlo! Grazie!

E' nel disegno di legge x la riforma del mercato del lavoro: decorrenza 2013
(l'art al quale si fa riferimento secondo me non è il 37, ma il 34!! che abbiano sbagliato a scriverlo???:confuso:)

Art. 71
(“Misure fiscali”)
1. All’articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), le parole “nella misura del 40 per cento” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti parole “nella misura del 27,5 per cento”;
alla lettera b-bis), le parole “nella misura del 90 per cento” sono sostituite dalle seguenti parole “nella misura del 70 per cento”.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
3.All’articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “5 per cento”. La disposizione del periodo precedente si applica a decorrere dall’anno 2013.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Anch'io ho avuto il dubbio che non si potesse aderire alla cedolare secca per il subaffitto, ma per un mio investimento personale a Milano in Via Palazzi ho approfondito la cosa e ho trovato riscontro all'agenzia delle entrate di Milano. Detto questo dei margini di dubbio effettivamente li ho avuti anch'io, ma mi sono adeguato all'indicazione di quello che comunque sarebbe l'organismo deputato al controllo.

Ma l'Agenzia delle Entrate di Milano ha letto la circolare n°26/E che il loro direttore ha emanato l'anno scorso? :):sorrisone: In fondo al paragrafo 1.2 si legge che la cedolare secca non può essere applicata ai canoni relativi ai contratti di sublocazione di abitazioni, in quanto i relativi redditi non rientrano tra quelli fondiari, ma tra i redditi diversi, disciplinati dall'art. 67 del Tuir. Naturalmente - è forse sta qui l'equivoco che ha generato la risposta dell'Ade - l'opzione può essere esercitata dal locatore principale per il contratto di locazione posto in essere con il locatario-sublocatore, a patto, però, che quest'ultimo non sia un'impresa o una società.
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Per quanto riguarda il limite di tempo dei contratti ad uso transitorio non ve ne sono per quello che riguarda la durata massima, nei contratti di locazione si cerca di tutelare il conduttore inquilino ponendo dei limiti solo sulla durata minima.

Il contratto transitorio segue dei margini di tempo ben precisi, dai 30 giorni ai 18 mesi, non rinnovabile. Il legislatore intende tutelare il conduttore transitorio nel senso che in mancanza della ragione che ha giustificato la transitorietà il contratto transitorio (qualsiasi sia la durata impostata in quel range di cui sopra) viene ricondotto ipso jure al 4+4 a canone libero. Per cui il transitorio è un'arma a doppio taglio da usare con le dovute cautele. Sottolineo che alla scadenza si chiude automaticamente, per cui ne va fatto un altro ex novo.
 

Marco900000

Nuovo Iscritto
Professionista
Buonasera a tutti, la domanda è un po vecchia ma ci provo ugualmente, anch'io avrei un idea del genere, però ho dei dubbi, il primo fondamentale per fare questo tipo di affitti (affittare ai turisti) è necessaria l'iscrizione all'albo degli agenti immobiliari? io sono geometra iscritto all'albo quindi non potrei.
Qualcuno ha qualche riferimento alla legge o sa rispondermi? grazie
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
se intendi intermediare tra proprietari e turisti, si, pertanto sei incompatibile. Se invece vuoi tu locare a turisti immobili di tua proprietà, no.
 

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