ChrisssTM

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Ciao a tutti,
vorrei un vostro parere sulla mia situazione contrattuale e capire come interpretare un paragrafo del contratto preliminare che ho sottoscritto:

"Il rogito notarile di compravendita e la contestuale consegna delle unità immobiliari promesse in vendita avverrà presumibilmente entro il 30 aprile 2025, salvo ritardi non dipendenti dalla volontà della parte promittente e/o da cause di forza maggiore.
È in facoltà della sola parte promittente ritenere unilateralmente differito il termine che precede, sino ad un massimo di 3 (tre) mesi, laddove per fatti a sé non direttamente imputabili, a titolo di dolo o colpa grave, non siano esauriti gli adempimenti propedeutici alla stipula del rogito notarile di compravendita. La diversa data, a tal fine indicata dalla parte promittente, si intenderà essenziale nell’esclusivo interesse di quest’ultima."

Oggi la palazzina è in fase di tamponatura, quindi la consegna effettiva si prospetta nel 2026.

La mia domanda è: il costruttore può considerarsi inadempiente, anche se il ritardo è dovuto a cause non dipendenti dalla sua volontà, come il ritardo di una ditta appaltatrice? Oppure la clausola gli consente di posticipare la consegna oltre i 3 mesi indicati, giustificando il ritardo con motivazioni esterne?

Grazie mille a tutti!
 
No, il costruttore non si può considerare inadempiente, proprio perchè il ritardo non è imputabile a colpa o dolo.

E' piuttosto normale (purtroppo) che la consegna di immobili di nuova costruzione ritardi anche parecchi mesi e le cause possono essere le più diverse.
 
No, il costruttore non si può considerare inadempiente, proprio perchè il ritardo non è imputabile a colpa o dolo.

E' piuttosto normale (purtroppo) che la consegna di immobili di nuova costruzione ritardi anche parecchi mesi e le cause possono essere le più diverse.
grazie intanto per la risposta!

purtroppo immaginavo, il dubbio mi veniva perchè la frase "salvo ritardi non dipendenti dalla volontà della parte promittente e/o da cause di forza maggiore" era stata posta prima della facoltà di differire di 3 mesi, e quindi mi era venuto il dubbio interpretativo "salvo ritardi non dipendenti dalla volontà della parte promittente" ma comunque sino ad un massimo di 3 mesi.
 

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