Fede85

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti!:D
Ho una domanda che mi assilla e alla quale non riesco a trovare risposta, che pongo alla vostra attenzione, sicura che mi potrete aiutare:

sono conduttrice di un appartamento con un contratto concordato del tipo 3+2 prossimo alla scadenza (fra 7 mesi arriverà a 5 anni di locazione). Il mio problema è questo: dal momento della scadenza del contratto avrei bisogno di usufruire dell'appartamento per altri 5 o 6 mesi. Cosa mi conviene fare? Lasciare che venga rinnovato per altri 2 anni e poi mandare una raccomandata AR al proprietario 6 mesi prima del recesso (ma le spese di rinnovo del contratto non saranno troppe rispetto alle mie reali esigenze?:confuso:) oppure rinunciare al rinnovo e concordare col proprietario un nuovo contratto di tipo transitorio? (non so neanche se si possa fare...io nella casa attuale ho la residenza!). Illuminatemi, ormai arrivo a 6 mesi prima della scadenza e devo muovermi in fretta! Grazie a chi mi vorrà aiutare :)
 
M

marcellogall

Ospite
E' un problema che devi sottoporre al locatore. Di solito, parlandosi, si può arrivare ad una soluzione che soddisfi entrambe le parti senza arrivare allo scontro.
 

er4clito

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se il locatario è disponibile a lasciarti nell'appartamento, conviene rinnovare il contratto alle medesime condizioni, e mandare la disdetta anticipata.

Magari per evitare spese, il proprietario potrebbe optare per il regime di tassazione della cedolare secca: così non ci sarebbero costi ne di rinnovo, ne di fine contratto.
Ma questa è una decisione che spetta a lui in base alla situazione fiscale.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Le spese per un rinnovo di un contratto di locazione a canone concordato non sono eccessive e proporre un transitorio dopo un 3+2 non mi sembra la scelta giusta per il proprietario. Segui il consiglio di Marcellogall, parla con il proprietario:innocente:
 

m.barelli

Membro Attivo
Professionista
Se fossi al posto tuo valuterei le seguenti possibilità

1.la soluzione più semplice e, mi risulta, più comunemente adottata è la fruizione dell’alloggio senza titolo, cioè senza nuovo contratto, che si svolge con il seguente sistema: il Conduttore versa mensilmente con le stesse modalità quello che era il canone ed ora diventa un corrispettivo, il Locatore gli rilascia la ricevuta del corrispettivo e nella sua denuncia dei redditi inserisce questo reddito nel quadro RL “redditi diversi”. Anche se la tassa di registrazione per brevi periodi non mi risulta debba essere pagata, sarebbe meglio da chiarire con l’Agenzia delle Entrate se essa possa essere tranquillamente omessa anche per un periodo non proprio breve come quello che ricorre nel tuo caso.
Questa soluzione ha quella flessibilità che torna utile se non si hanno tempi certi di fine rapporto. Se fossi in te cercherei di approfondire questa prima ipotesi.

2.in alternativa può essere sottoscritto un nuovo contratto da impostare e registrare ex novo. Il 3+2 all’art. 8 “Recesso del Conduttore” (od altro articolo simile a seguito di particolarità territoriali) stabilisce che il Conduttore per gravi motivi può recedere in qualunque momento dal contratto, previo disdetta sei mesi prima; se ritenuto opportuno, all’art. 15 “Varie” (od altro simile a seguito di particolarità territoriali) potrebbe essere inserita la clausola che “nei gravi motivi indicati all’art. 8 le parti concordano nel comprendere la situazione …” e mettete quella che torna utile a te. Questa soluzione prevederebbe quindi una permanenza tua di almeno sei mesi oltre la scadenza.

Ci sarebbe anche l’alternativa di apportare una modifica alla durate del contratto in essere ai sensi dell’art. 15 “Varie” (od altro articolo simile a seguito di particolarità territoriali), prima della relativa scadenza. Modifica anch’essa da registrare. Questa soluzione ha due inconvenienti
-se non si ha certezza della data della fine del rapporto a modifiche dovrebbero poi succedere ulteriori modifiche oppure un periodo finale come nella soluzione 1.
-Occorre poi precisare che sussiste il divieto di modificare la durata del contratto stabilita per Legge (L. 431/98 art. 13 comma 3), al riguardo quindi dovrebbe essere eventualmente sostenuto che è una modifica a favore del Conduttore e che, se ciò ricorre anche negli accordi del tuo territorio, i contratti concordati possono avere durata 3+2 o 4+2 ecc. quindi non si contraddirrebbe la sostanza della Legge. Però occorre entrare nel campo delle interpretazioni, il che è probabilmente meglio evitare.

Un saluto
 

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