Marcello Pergola

Nuovo Iscritto
Nel nostro condominio si vorrebbe sostituire la cabina ascensore per consentire l'entrata di una eventuale carrozzina per invalidi (la cabina attuale è stretta), contemporaneamente si vuole prolungare la corsa dell'ascensore fino al sottostante garage costruendo un apposito vano in quanto, attualmente , la corsa termina al piano terra.
Vorrei conoscere, per l'approvazione dei lavori, quale maggioranza e quanti millesiimi di proprietà sono necessari.
Si tenga presente che il condominio è composto da soli tre proprietari di cui uno è in possesso di 516 millesimi per la tabella B (quote asecnsori) e 528 di tabella A.
Grazie per le Vs. risposte.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
TRIBUNALE DI MILANO, Sezione VIII – Sentenza n.2113/2001 commento Pirelli

SOSTITUZIONE DELLA CABINA DI UN ASCENSORE

La Sostituzione di una cabina di un ascensore non deve intendersi una innovazione ma semplicemente una manutenzione straordinaria.
Sentenza esatta. Non è un’innovazione, in quanto non si tratta di creare qualcosa di nuovo ma semplicemente di sostituire qualcosa che già esisteva. Si tratta pertanto di una manutenzione straordinaria che non è voluttuaria che può essere messa in atto con la maggioranza ad hoc.


ma se nel condondominio c'è un problema di handicap subentra la L. 9/1/89 n°13
<<le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile>>


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Condominio: prolungamento della corsa dell'ascensore

Cassazione , sentenza n° 24006/2004

La norma di cui all'art. 1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condòmini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condòmini; ma, ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune.
 

Marcello Pergola

Nuovo Iscritto
Attualmente non ci sono disabili, ma la sostituzione della cabina con le porte più larghe è soltanto per una eventuale necessità ifutura; mentre per il prolungamento della corsa al piano garage è una comodità per evitare di fare 2 rampe di scale a piedi. Ripetendo che il condominio è composto solo da 3 condomini proprietari, la richiesta è : può un solo condomino , sia pure in possesso di oltre il 50% dei millesimi , decidere di fare i lavori necessari anche senza il consenso degli altri due.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
le maggioranze condominiali prevedono sempre (escluso il risp energetico) la necessità d'essere sia di teste sia di millesimi

lui da solo può, pagando, far arrivare l'ascensore dal garage (ovviamente metterà la chiave per impedirvene l'uso)
 

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