E' interessante evidenziare che il pagamento dell'imposta di bollo complessiva e la rinuncia complessiva all'aumento Istat non sono frutto della volontà del legislatore ma dell'interpretazione della norma da parte dell'Agenzia delle Entrate che quindi, perciò, non inibisce la possibilità e la valenza di inserire un aumento ISTAT parziale nel contratto in cui alcuni soggetti optino per la cedolare secca ed altri no, ma sull'applicabilità della cedolare stessa...
Ed effettivamente il principio sostenuto dall'agenzia delle entrate appare logico ma fino ad un certo punto. Appare logico perchè, potendosi applicare sui contratti a canone libero un criterio di rivalutazione diverso dall'ISTAT, sarebbe assai complicato inibire l'adeguamento del contratto di locazione che nasconda nella rivalutazione "parziale" l'intento fraudolento di una "rivalutazione complessiva".
Tuttavia, se il legislatore avesse "limitato" il potere contrattuale di rivalutazione da parte del locatore al solo adeguamento istat "ufficiale", non ci sarebbe stato nulla di sconcertante nell'applicabilità "pro quota" dell'adeguamento ISTAT dell'affitto. Sarebbe quindi opportuno, a mio modo di vedere le cose, che il legislatore introducesse delle precisazioni sulla questione.
Nulla più di un ragionamento...