domenico77

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Come si valuta in caso di esecuzione un fabbricato abusivo e non sanabile nemmeno per quanto concerne l'art. 40 comma 6 della legge 47/85 e succ. modif.? Grazie
 
Se il fabbricato è abusivo e per di più non sanabile, come puoi farne una valutazione...:cool:...a me pare controsenso, comunque...la parte sanzionatoria della legge 47/85 è stata integrata nel D.Lgs. 380/01; pertanto ti consiglio di verificare con il tecnico comunale...oppure con un tecnico di tua fiducia sia la sanatoria da eseguire che la fattibilità di poterlo sanare...;)
in ogni caso l'Allegato A della sitata legge indica:...« Tabella 1 - Tabella A
Tipologia dell'abuso Periodi in cui l'abuso è stato commesso Fino al 1° settembre 1967 Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977 Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983 Misura della oblazione Misura della oblazione Misura della oblazione 1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. L. 5.000 mq L. 25.000 mq L. 36.000 mq 2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge. L. 3.000 mq L. 15.000 mq L. 25.000 mq 3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori. L. 2.000 mq L. 12.000 mq L. 20.000 mq 4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso. L. 1.500 mq L. 4.000 mq L. 8.000 mq 5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'art. 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale. L. 1.500 mq L. 4.000 mq L. 8.000 mq 6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'art. 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. L. 1.000 mq L. 2.500 mq L. 5.000 mq 7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'art. 15 della presente legge L. 100.000 mq L. 200.000 mq L. 450.000 mq ...»...
spero esserti stato d'aiuto...:-)
 
dipende dal criterio di valutazione...
essendo abusivo, ad esempio, non ha alcun valore di mercato, per il semplice motivo che nessun acquirente conseguirebbe un utilita dal suo acquisto.
 

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