carbisig

Membro Attivo
Privato Cittadino
da un punto di vista economico senz'altro hai ragione, però questo è un tipico esempio della prepotenza istituzionale che è quasi peggiore nei piccoli comuni che in quelli grandi!

multa E ripristino!?
Per una piscina mobile fuori terra? Forse se è centro storico o in una zona vincolata...

Assodato dai due post di pighettiasg che i rapporti col vicino non sono buoni, perché presumo non vuole la piscina causa di probabili rumori, e che il vicino ha il figlio assessore e quindi oltre ad essere dentro la normativa ha utilizzato la sua influenza per far togliere la piscina, cosa che se il nostro amico non farà sicuramente ci penserà il comune, mi domando:
è stata rispettata la normativa comunale che obbliga alla comunicazione dell'istallazione della piscina? La risposta è no! Quindi la multa e rimozione, se previste dal RE, sono la punizione.
Inoltre rimane il dubbio sulle distanze.

Detto questo anch'io ritengo che sia stata usata la mano pesante, viziata dal conflitto d'interesse; poteva starci la sola multa ma si capisce che l'obbiettivo era la rimozione.

Altra domanda, cosa conviene fare?
Se non ti vuoi piegare, rivolgiti ad un avvocato,
la legislazione delle piscine è alquanto variegata
è una possibilità che deve valutare il nostro amico, se ci tiene così tanto alla piscina e nello stesso tempo vuole una rivalsa sul vicino, sempre che riesca a spuntarla e con dei bei costi.
In alternativa farei tutti i passi necessari dalla rimozione e alla successiva installazione seguendo le regole fissate dal comune e mettendo così il vicino con le spalle al muro.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Sono daccordo con Cafelab però c'è da dire, visto che le cose stanno così io al posto di pighettiasg pagherei la sanzione per la mancata comunicazione, poichè facendo così sanerei ciò, demolendo e richiedendo la nuova istallazione potrei avere problemi in quanto l'amministrazione nel frattempo avrebbe potuto deliberare ad hoc per impedire questo, non so se mi sono fatto capire.
Inoltre mi chiedo e chiedo a voi, l'art. 889 del C.C. è vero che tratta cisterne e pozzi, ma a parere mio una piscina mobile fuori terra perchè non potrebbe essere considerata simile ad una cisterna prefabbricata e quindi mobile fuori terra?
 

carbisig

Membro Attivo
Privato Cittadino
visto che le cose stanno così io al posto di pighettiasg pagherei la sanzione per la mancata comunicazione, poichè facendo così sanerei ciò, demolendo e richiedendo la nuova istallazione potrei avere problemi in quanto l'amministrazione nel frattempo avrebbe potuto deliberare ad hoc per impedire questo,

Credo di aver capito che il problema è il vicino e che quindi facendo le cose in regola, compreso pagamento multa, questo viene tacitato una volta per tutte.


Inoltre mi chiedo e chiedo a voi, l'art. 889 del C.C. è vero che tratta cisterne e pozzi, ma a parere mio una piscina mobile fuori terra perchè non potrebbe essere considerata simile ad una cisterna prefabbricata e quindi mobile fuori terra?

Ha ragione cafelab:
il CC 889 non c'enta niente, parla di cisterne e pozzi, quindi di opere interrate, qui si tratta di una Opera Precaria
il CC 889 stabilisce distanze di due metri dal confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, di pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime considerando tutte queste come opere interrate. Non mi pare che una piscina fuori terra sia un'opera interrata.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Quindi una cisterna prefabbricata e quindi mobile fuori terra in questo caso posso posizionalrla anche a meno di mt 2 dal confine con muro divisorio?
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Non mi sono saputo spiegare bene, non volevo contestare quanto da te scritto ma solo avere una conferma al dubbio che mi sono posto e volevo dire, l'art. 889 del C.C. non fa riferimento al tipo di realizazzione del manufatto e cioè se interrato o fuori terra, ma alla distanza da osservare per questi manufatti.
Ora mi chiedevo ma una cisterna sia interrata che fuori terra con una piscina possono essere considerate come recipienti di acqua? per me si, solo che hanno scopi di utilizzo diverso.
Ho provveduto a ricercare su internet qualcosa di simile e ho trovato penso la certezza che i miei dubbi avevano una ragione e che qui di seguito copio e incollo da:

dossier distanza confini

EDILIZIA PRIVATA: Una piscina è, di fatto, una cisterna di acqua: una cisterna-vasca a cielo aperto, che si differenzia dalle cisterne-deposito soltanto per la destinazione al nuoto, per gli abbellimenti, la impermeabilizzazione e le attrezzature idriche connesse, ma che concettualmente null'altro è se non un contenitore di acqua.
L'art. 889 c.c. nel disciplinare la distanza da osservare nella costruzione di determinate opere (pozzi, cisterne, fosse, tubi) presso il confine, tiene conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua stabilendo per esse una presunzione assoluta di pericolosità. Tra dette opere non rientrano i contenitori interrati, prefabbricati o realizzati in loco (nella specie: serbatoio di eternit) a tenuta impermeabile con la funzione di contenere le infiltrazioni e i travasamenti nel fondo finitimo, in quanto per tali contenitori non soccorre la presunzione assoluta di pericolosità, ed è, pertanto, necessario accertare in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche (struttura e composizione del materiale, distanza dal confine), se abbiano o meno attitudine a cagionare danno.
L'elencazione di cui all'art. 889 c.civile è tassativa. Sennonché, senza utilizzare in alcun modo l'analogia, una piscina è, di fatto, una cisterna di acqua: una cisterna-vasca a cielo aperto, che si differenzia dalle cisterne-deposito soltanto per la destinazione al nuoto, per gli abbellimenti, la impermeabilizzazione e le attrezzature idriche connesse, ma che concettualmente null'altro è se non un contenitore di acqua.
Le disposizioni di cui agli art. 889 e 891 c.c. si riferiscono a fattispecie del tutto diverse tra loro, in considerazione della specificità sia della natura delle opere in esse rispettivamente previste, sia della "ratio" cui ciascuna è informata. Infatti, la prescrizione di cui all'art. 889 c.c. (distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi) mira ad evitare il pericolo di infiltrazioni a danno del fondo del vicino (nei cui confronti prevede una presunzione assoluta di danno), allorché le opere in essa indicate siano eseguite a distanza inferiore di due metri dal confine, mentre la norma di cui all'art. 891 c.c. (distanze tra i canali, i fossi ed il confine) è ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo del vicino (Cassazione civile, sez. II, 19.06.1995, n. 6928).
Dunque l'art. 889 mira a prevenire le infiltrazioni; ma va ricordato che la giurisprudenza ha escluso la presunzione di pericolo per i contenitori in metallo o cemento prefabbricato, ed anche per quelli costruiti in loco purché in maniera impermeabile.
L'art. 889 c.c. nel disciplinare la distanza da osservare nella costruzione di determinate opere (pozzi, cisterne, fosse, tubi) presso il confine, tiene conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua stabilendo per esse una presunzione assoluta di pericolosità. Tra dette opere non rientrano i contenitori interrati, prefabbricati o realizzati in loco (nella specie: serbatoio di eternit) a tenuta impermeabile con la funzione di contenere le infiltrazioni e i travasamenti nel fondo finitimo, in quanto per tali contenitori non soccorre la presunzione assoluta di pericolosità, ed è, pertanto, necessario accertare in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche (struttura e composizione del materiale, distanza dal confine), se abbiano o meno attitudine a cagionare danno (Cassazione civile, sez. II, 08.04.1986, n. 2436).
Nel caso di specie la CTU ha accertato che trattasi di piscina prefabbricata con pareti in pannelli di acciaio, rivestiti con uno strato di poliestere al silicone. L'insieme dei pannelli e contrafforti reggispinta è ancorato ad una soletta perimetrale. L'impermeabilizzazione è assicurata da un rivestimento in telo PVC saldato a caldo. Le esondazioni sono prevenute mediante scarichi di troppo pieno.
Il CTU ha poi chiarito che pericoli di infiltrazioni potrebbero derivare soltanto dall'abbandono prolungato del manufatto, mentre un suo normale utilizzo non dà motivo di temere infiltrazioni.
Quindi, seguendo la convincente giurisprudenza sopra citata, l'ambito di applicazione dell'art. 889 c.civ. va ridotto alle cisterne e vasche non impermeabili, e va escluso in ipotesi come quella di cui si discute, nella quale si è in presenza di una vasca con struttura in metallo impermeabilizzata, e dotata di opportuni scarichi (Corte d'Appello di Firenze, Sez. I civile, sentenza 19.06.2009 n. 814).
Spero che questa nostra conversazione sia stata di aiuto a Pighettiasg per aiutarlo a risolvere il suo problema in maniera corretta, adesso penso che la decisione spetti a lui optare per quanto detto da noi nei post 11 e 12 :stretta_di_mano:
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
è stata rispettata la normativa comunale che obbliga alla comunicazione dell'istallazione della piscina? La risposta è no! Quindi la multa e rimozione, se previste dal RE, sono la punizione.

E' questo il fatto, il comune, guarda caso, è proprio uno dei pochi che ha deliberato che per appoggiare una piscina di plastica in giardino occorre una scia?!
mmmm...
 

carbisig

Membro Attivo
Privato Cittadino
il comune, guarda caso, è proprio uno dei pochi che ha deliberato che per appoggiare una piscina di plastica in giardino occorre una scia?!

Non conosciamo esattamente le cose, pighettiasg ha parlato di mancata comunicazione per cui potrebbe trattarsi non della SCIA ma della Comunicazione Preventiva prevista dall'attività libera; ma anche se fosse così è sempre un obbligo, la cui violazione comporta sanzione.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Resta il fatto che pighetiasg non deve spostare la piscina in quanto conforme alle distanze minime previste dall'art. 889 del C.C. e che è solo colpevole di non aver osservato il regolamento edilizio.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto