PAndrea

Nuovo Iscritto
Mediatore Creditizio
si ma l'Enasarco non considera che l'agente ed il mediatore sono due attività incompatibili e quindi una deve necessariamente escludere l'altra. In assenza di contratti sottoscritti dai collaboratori, quel'e' la strada corretta da seguire?
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
l'Enasarco essendo un ente privato non può entrare nel discorso degli agenti d'affari in mediazione, pertanto se si presentano come tali un bel calcio nel fondo schiena:disappunto:
 

messina

Membro Attivo
Agente Immobiliare
l'Enasarco essendo un ente privato non può entrare nel discorso degli agenti d'affari in mediazione, pertanto se si presentano come tali un bel calcio nel fondo schiena:disappunto:

scusate ma non scrivete post di questo genere, gli avvocati delle maggiori associazioni anno serie difficoltà a trovare soluzioni e voi scrivete post come se tutto fosse semplicissimo.... Vi assicuro che la discussione è seria ci sono dei principi in cui l'ENASARCO ha ragione e molto dipende dal tipo dicontratto sottoscritto.
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
si ma l'Enasarco non considera che l'agente ed il mediatore sono due attività incompatibili e quindi una deve necessariamente escludere l'altra. In assenza di contratti sottoscritti dai collaboratori, quel'e' la strada corretta da seguire?

Senza contratti scritti con i collaboratori il rischio di accertamenti INPS e di altri Enti e' grandissimo, soprattutto se operano all'interno dei locali della agenzia.
Poi dipende se sono iscritti al Ruolo, se hanno la partita IVA, se pagano contributi assistenziali e previdenziali, ecc. ecc.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
qualsiasi contratto non conforme all'iscrizione al ruolo non sono contratto inerenti agli agenti d'affari in mediazione, se certe società immobiliari hanno trovato degli escamotage per inserirli come tali sono cavoli loro, dovevano fare un corso teorico ad ogni collaboratore e non assumendosi loro tali compiti ha garanzia dell'agente immobiliare presunto.
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
qualsiasi contratto non conforme all'iscrizione al ruolo non sono contratto inerenti agli agenti d'affari in mediazione, se certe società immobiliari hanno trovato degli escamotage per inserirli come tali sono cavoli loro, dovevano fare un corso teorico ad ogni collaboratore e non assumendosi loro tali compiti ha garanzia dell'agente immobiliare presunto.
In effetti hai ragione in quanto l'art. 3 della legge 39/89 recita:
" .......l'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione se non ad altro agente d'affari in mediazione iscritto al Ruolo "
 

gio10372

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Scusate ma io sò anche che in un'agenzia immobiliare basta ci sia un agente con patentino!!! e gli altri???:confuso: Solo dipendenti??? Esistono contratti di collaborazione a progetto, occasionale e coordinata, continuativa, professione ecc...Allora questi?

Aggiunto dopo 6 minuti...

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
TRA
La..., con sede in..., in persona del legale rapp.te... p.IVA .... cod. fisc. (Committente)
E
Il (Collaboratore)....
1. La committente, ai sensi del comma 2 dell’art. 61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico al.... il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto... .
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui a avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
3. La prestazione avrà inizio con il giorno... per terminare inderogabilmente il giorno...
Nota Bene: se la durata non continuativa in un’unica prestazione, tenendo presente che comunque deve essere inferiore a 30 giorni annui con lo stesso committente e non superiore ai 5000 Euro di compenso, si può usare la seguente dicitura: “La prestazione avrà inizio con il giornoÉ per un’entità complessiva diÉ giornate da espletarsi nei seguenti periodi... .
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in ... Euro netti. Tale somma dovrà essere corrisposta in un’unica soluzione contestualmente al termine del contratto o, comunque, mensilmente.
5. Il ritardato pagamento, superiore ai 5 giorni, fa scattare gli interessi di mora oltre a una penale pari al 5% del compenso pattuito. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti alla prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere.
6. In caso di eventi quali la malattia, l’infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati fra le parti.
7. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
8. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e prestatore d’opera, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l’assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
11. Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria.
Letto, confermato e sottoscritto. ... il...
 

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