StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Quando il conduttore tarda a riconsegnare l'immobile locato il risarcimento del danno è sempre dovuto al locatore ?

L'art. 1591 del codice civile statuisce che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo economico fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Vediamo come viene interpretato dai giudici il maggior danno risarcibile e quando si concretizza il risarcimento.
La giurisprudenza ritiene che non sia automatico il riconoscimento del maggior danno quale risarcimento al locatore ma sia necessaria la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio di costui che dovrà dimostrare di non aver potuto locare l'immobile o venderlo a condizioni vantaggiose e dovrà provare la lesione attraverso l'esistenza di precise proposte di locazione o di acquisto, quindi per tabulas, o di altri concreti propositi di utilizzazione (Cass. civ. 5051/2009 e Tribunale di Roma 16 luglio 2009).

Ricordo che per le locazioni commerciali il conduttore non è obbligato a risarcire il locatore del maggior danno se alla scadenza del contratto, non riconsegna l'immobile in attesa che il locatore gli corrisponda l'indennità di avviamento dovuta essendo in quel caso tenuto al pagamento del solo canone locatizio maturato.
Avv. Luigi De Valeri
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ricordo che per le locazioni commerciali il conduttore non è obbligato a risarcire il locatore del maggior danno se alla scadenza del contratto, non riconsegna l'immobile in attesa che il locatore gli corrisponda l'indennità di avviamento dovuta essendo in quel caso tenuto al pagamento del solo canone locatizio maturato.
Avv. Luigi De Valeri

:stretta_di_mano: Tale presa di posizione della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2000, n°1177) ha, di fatto, relegato la possibilità dell'ottenimento, da parte del locatore, del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito ex art. 1591 cod. civ. alla residuale ipotesi in cui il conduttore abbia continuato a detenere il bene locato anche dopo la corresponsione dell'indennità di avviamento dovutagli.



L'art. 1591 del codice civile statuisce che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo economico fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Vediamo come viene interpretato dai giudici il maggior danno risarcibile e quando si concretizza il risarcimento.
La giurisprudenza ritiene che non sia automatico il riconoscimento del maggior danno quale risarcimento al locatore ma sia necessaria la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio di costui che dovrà dimostrare di non aver potuto locare l'immobile o venderlo a condizioni vantaggiose e dovrà provare la lesione attraverso l'esistenza di precise proposte di locazione o di acquisto, quindi per tabulas, o di altri concreti propositi di utilizzazione (Cass. civ. 5051/2009 e Tribunale di Roma 16 luglio 2009).


Ecco, qui l'avvocato Pennylove :risata: (la toga con le spalline argentate mi starebbe divinamente! :sorrisone:) avrebbe qualcosina da eccepire :) ;) , o perlomeno rimarcherebbe che non manca, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale più elastico, secondo il quale il maggior danno può essere provato anche tramite il meccanismo delle presunzioni, purché rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il danno un mero fatto per la cui dimostrazione ogni mezzo di prova è utilizzabile: secondo questa opinione, il danno può essere liquidato ad opera del giudice, anche tramite il criterio equitativo di cui all'art. 1226 del cod. civ. (App., Firenze, 6 giugno 2006, n°1213; Cass., 1 dicembre 1994, n°10270).

Una recente sentenza della Suprema Corte, nel ribadire che il maggior danno può essere provato anche tramite le presunzioni, sempre che queste presentino i requisiti previsti dall'art. 2729 del cod. civ. della gravità, precisione e concordanza, ha specificato che, ai fini della prova del maggior danno nel caso di ritardo nella riconsegna della cosa locata da parte del conduttore, può essere preso come elemento rilevante, ai fini dell'effettiva lesione del patrimonio del locatore e del conseguente ammontare del danno da risarcire, una specifica e seria proposta di locazione proveniente dallo stesso conduttore, qualora quest'ultima comprenda un ammontare di canone di locazione maggiore rispetto a quello in precedenza applicato al conduttore medesimo (Cass., 3 marzo 2009, n°5051).
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto