Salve. Ho potuto appurare di persona che il d.m. 2 agosto 1969 (requisiti abitazioni di lusso) per la provincia di Vicenza trova applicazione come di seguito. Nonostante la commissione tributaria del Lazio abbia stabilito che la superficie utile complessiva debba essere calcolata tenendo conto anche di muri esterni, tramezzi, vano camino, per Vicenza la superficie utile è esclusivamente quella calpestabile. Oltre alle categorie escluse dall'art. 5 del suddetto d.m. vanno escluse anche il locale centrale termica ed il garage (equiparato a posto macchina), quest'ultimo purchè al catasto risulti separato dal resto del fabbricato (nel caso mio il catasto riportava garage e per tutto il resto "altra unità immobiliare"). Quanto fin'ora detto non dipende dal direttore del momento. Il ripostiglio anche se di soli metri 1.25 di altezza va considerato nella superficie utile complessiva. Quest'ultimo, invece dipende dal direttore del momento. Attualmente, il ripostiglio va contato. Attenzione, anche se sulle mappe comunali è indicato ripostiglio, vale quanto è stato dichiarato in catasto. Se al catasto risulta cantina, allora va esclusa dal calcolo della superficie totale. Spero, nel mio piccolo, di esservi stato in qualche modo di aiuto.
Marco