Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A

Abakab

Ospite
stabilendo che il requisito dell'abitabilità resta estraneo al rapporto tributario; rileva, invece, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti delle abitazioni di lusso, la “superficie utile” richiamata dalla norma, che, secondo gli Ermellini, è quella dell'intero complesso costruttivo.

Quindi una villetta da 100 mq. piu taverna non abitabile di 100 mq. viene considerata abitazione di lusso ???!!! :shock:
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A quanto pare ....

E' un bell'escamotage per lo Stato per limitare i benefici prima casa, non credi ?

C'è da dire, però, che nel caso in oggetto la parte interrata era alta 2,60 ed era destinata a sala hobby...

Magari, se l'altezza è diversa (in genere è 2,50) ....
 
A

Abakab

Ospite
C'è da dire, però, che nel caso in oggetto la parte interrata era alta 2,60 ed era destinata a sala hobby...

Gli Ermellini, infatti, si sono spinti ad affermare che il fatto di costruire il piano interrato di un'altezza (2,60 metri) inferiore soltanto di dieci centimetri rispetto a quella che il regolamento edilizio comunale stabilisce come misura minima ai fini dell'abitabilità (2,70 metri) costituisce una situazione di abuso del diritto, quando tale pratica costruttiva è finalizzata soltanto a ottenere un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello ordinario,

Si sostanzialmente i giudici incolpano il proprietario di aver costruito il seminterrato, se pur non abitabile, di quel poco inferiore al 2,70 per non pagare le relative tasse. .. bah !!!!
 

marcob12

Membro Junior
Privato Cittadino
Salve. Ho potuto appurare di persona che il d.m. 2 agosto 1969 (requisiti abitazioni di lusso) per la provincia di Vicenza trova applicazione come di seguito. Nonostante la commissione tributaria del Lazio abbia stabilito che la superficie utile complessiva debba essere calcolata tenendo conto anche di muri esterni, tramezzi, vano camino, per Vicenza la superficie utile è esclusivamente quella calpestabile. Oltre alle categorie escluse dall'art. 5 del suddetto d.m. vanno escluse anche il locale centrale termica ed il garage (equiparato a posto macchina), quest'ultimo purchè al catasto risulti separato dal resto del fabbricato (nel caso mio il catasto riportava garage e per tutto il resto "altra unità immobiliare"). Quanto fin'ora detto non dipende dal direttore del momento. Il ripostiglio anche se di soli metri 1.25 di altezza va considerato nella superficie utile complessiva. Quest'ultimo, invece dipende dal direttore del momento. Attualmente, il ripostiglio va contato. Attenzione, anche se sulle mappe comunali è indicato ripostiglio, vale quanto è stato dichiarato in catasto. Se al catasto risulta cantina, allora va esclusa dal calcolo della superficie totale. Spero, nel mio piccolo, di esservi stato in qualche modo di aiuto.

Marco
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto