didal

Membro Attivo
Privato Cittadino
Si puo' recedere anticipatamente ( causa crisi in atto) da un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale anche se il contratto non lo prevede?

grazie per le risposte
 
A

Abakab

Ospite
Si " per gravi motivi" indipendentemente dal contratto, con preavviso di almeno 6 mesi da comunicare al proprietario con raccomandata.
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
si, infatti anche se non previsto nel contratto, la legge dice che "indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata".[DOUBLEPOST=1367599143,1367599033][/DOUBLEPOST]Scusa Alessandro, non ho visto la tua risposta, inquanto, quando ho iniziato a scrivere è entrato un cliente, gli ho venduto una casa, ho fatto ovviamente il preliminare e poi ho teminato quello che stavo scrivendo, scusami il doppione:innocente:
 

didal

Membro Attivo
Privato Cittadino
si, infatti anche se non previsto nel contratto, la legge dice che "indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata".[DOUBLEPOST=1367599143,1367599033][/DOUBLEPOST]Scusa Alessandro, non ho visto la tua risposta, inquanto, quando ho iniziato a scrivere è entrato un cliente, gli ho venduto una casa, ho fatto ovviamente il preliminare e poi ho teminato quello che stavo scrivendo, scusami il doppione:innocente:


ma la crisi puo' essere considerata un grave motivo da un giudice?
e se si deve essere quantificata ? cioe' bisogna dimostrare con un bilancio che la spesa della locazione è diventata troppo onerosa rispetto ai ricavi in calo?
 
A

Abakab

Ospite
ma la crisi puo' essere considerata un grave motivo da un giudice?
Si
Casistica giurisprudenziale in tema di recesso del conduttore per gravi motivi ex
art. 27 l. 392/78
Costituisce valido motivo ai fini del recesso ex art.27 l. 392/78:
1) Cass. Civ. 6089/2006 in Arch. Loc e Cond. 1/2007 pag. 87 massima
Possono costituire gravi motivi anche motivi di ordine economico (sopravvenuti, imprevedibili e non imputabili al conduttore) tali da giustificare una riorganizzazione/ridimensionamento della struttura del conduttore.

2) Cass. Civ. 6090/2006 in Arch. Loc e Cond. 1/2007 pag. 47 testo integrale
La gravosità della prosecuzione della locazione va valutata in relazione alla situazione economica complessiva del conduttore ed all’eventuale necessità di quest’ultimo di modificare la propria struttura aziendale. Detta situazione può configurare “grave motivo” ai sensi dell’art. 27 anche se il canone di per sé considerato incida in maniera minima sul passivo del conduttore.

Ciao .. notte!!
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
ma la crisi puo' essere considerata un grave motivo da un giudice?
sicuramente si ma anche se solitamente "la legge" tende a favorire sempre la parte più debole ovvero il conduttore, lo stesso è tenuto a rispettare gli obblighi contrattuali, quindi per gravi motivi può recedere dal contratto dandone comunicazione nei termini previsti dal contratto stesso, purtroppo per te ci sono state sentenze della corte di cassazione che affermano l'obbligo de conduttore di pagare sempre e comunque le mensilità previste dal contratto, l'unica cosa che può far venire meno quest'obbligo è che l'immobile venga locato di nuovo prima della scadenza dei sei mesi di preavviso (o comunque di quelli inseriti nel contratto quale preavviso).
 

topcasa

Membro Storico
sicuramente si ma anche se solitamente "la legge" tende a favorire sempre la parte più debole ovvero il conduttore, lo stesso è tenuto a rispettare gli obblighi contrattuali, quindi per gravi motivi può recedere dal contratto dandone comunicazione nei termini previsti dal contratto stesso, purtroppo per te ci sono state sentenze della corte di cassazione che affermano l'obbligo de conduttore di pagare sempre e comunque le mensilità previste dal contratto, l'unica cosa che può far venire meno quest'obbligo è che l'immobile venga locato di nuovo prima della scadenza dei sei mesi di preavviso (o comunque di quelli inseriti nel contratto quale preavviso).
Grande Ingelman
 

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