Frax

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Salve a tutti, avrei alcune perplessità riguardo ad affittare l'appartamento di mia nonna.
In particolare vorrei sapere:
-Può crearle problemi cambiare residenza, visto che è la sua prima casa?
-lei percepisce pensione, comporta svantaggi?
-ci sono delle regole da rispettare riguardo il rapporto inquilino/servizi (bagni,adsl,arredamento ecc.)
-che tipo di contratto dovrei fare?
-alcune camere sono abbastanza grandi, posso decidere di metterci più persone?
Per ora non mi vengono in mente altre domande, ma se avete cose da aggiungere ben venga, grazie mille dell'aiuto.
 

Frax

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
ancora non so. Vorrei trovare la soluzione migliore, se conviene si. sono completamente ignorante in materia.
 

enrikon

Membro Senior
Io te lo sconsiglio. Entreresti in un ginepraio da far paura. Tanti contratti di affitto (ciascuno da registrare) quanti sono gli abitanti dell'appartamento; ovviamente ognuno con una scadenza diversa, per cui il giorno che vorresti riavere l'immobile a disposizione dovresti aspettare che anche l'ultimo inquilino se ne sia andato. Senza contare i tempi in cui avrai l'appartamento mezzo vuoto.
Lascia perdere: cercati un nucleo (familiare o gruppo di studenti/lavoratori) e affittagli l'appartamento tutto insieme.
 

Frax

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Grazie del consiglio. Anche se in questo momento sono senza lavoro e potrebbe essere un buon modo di investire e di tenermi attivo economicamente e fisicamente.
Proprio ora ho cercato un pò su web e la questione, per quanto complessa (contratti, DIA, pulizie, servizi da espletare), credo sia fattibile. Sempre che mi convenga economicamente.
Prima di tutto devo capire se comporta problemi sulla pensione di mia nonna aprire un'attività.
 

Frax

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
comunqu come prima casa basta essere residente nello stesso comune non necessariamente nella stessa casa

per l'affitta camere non è così, cito da un articolo:
AFFITTACAMERE PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE
L’attività di affittacamere può essere svolta sia a livello professionale che‘non professionale’. Sono da considerarsi affittacamere non professionali coloro che esercitano l’attività nella casa di propria residenza e domicilio. Questi sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), dalla presentazione della dichiarazione dei prezzi. L’attività svolta da titolari di attività di affittacamere che non risiedono nell’appartamento, invece, viene definita ‘professionale’.
 

topcasa

Membro Storico
per l'affitta camere non è così, cito da un articolo:
AFFITTACAMERE PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE
L’attività di affittacamere può essere svolta sia a livello professionale che‘non professionale’. Sono da considerarsi affittacamere non professionali coloro che esercitano l’attività nella casa di propria residenza e domicilio. Questi sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), dalla presentazione della dichiarazione dei prezzi. L’attività svolta da titolari di attività di affittacamere che non risiedono nell’appartamento, invece, viene definita ‘professionale’.
Grazie per la precisazione ma leggi tutto................
In forma non professionale può essere esercitata unicamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. Coloro che esercitano non professionalmente l’attività di affittacamere sono esonerati dall’obbligo della presentazione della comunicazione dei prezzi alla Provincia (di cui all’art. 61 l.r. 42/200).

La denominazione di ciascun affittacamere, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell’ambito territoriale dello stesso comune ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultano contigue; non è inoltre consentito assumere la denominazione di un azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare dell’azienda cessata, fatta salva l’applicazione delle norme del codice civile, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell’azienda. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata.


B. ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA'

Endoprocedimenti attivabili:

L’avvio di un’attività di affittacamere, nella generalità dei casi, implica anche l’attivazione degli endoprocedimenti di seguito elencati.

SOMMINISTRAZIONE E PREPARAZIONE:

la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari relativi all'attività di somministrazione e/o preparazione di alimenti e bevande deve essere dichiarata nella notifica igiene degli alimenti ai sensi Reg. CE 852/04.

PROFILI PREVENZIONE INCENDI:

Gli affittacamere, non potendo avere una capacità ricettiva superiore a 12 posti letto, non sono mai soggette alla procedure di prevenzione incendi finalizzate al rilascio dell’apposito Certificato. Tuttavia, come per tutte le strutture ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto,gli affittacamere devono comunque rispettare i seguenti requisiti di cui al titolo III del D.M. 9/4/1994, come modificato ed integrato dal D.M. 6/10/2003:

  • Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
  • Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.
  • Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.

INSEGNA:

Per l’installazione dell’insegna l’interessato dovrà conseguire apposito titolo abilitativi.

INQUINAMENTO ACUSTICO:

In base alla normativa vigente sulle attività rumorose occorre effettuare la valutazione previsionale di

impatto acustico e/o presentare apposito modello che attesti l’eventuale esenzione o di aver

precedentemente espletato tale adempimento.


C. CHE REQUISITI DEVE AVERE

1) Requisiti oggettivi

I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienicoedilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali. L’utilizzo delle abitazioni per lo svolgimento dell’attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.

Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario, completo di wc con cacciata d’acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti ed un tavolo.

Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

  1. pulizia giornaliera dei locali;
  2. cambio della biancheria ad ogni cambio cliente e almeno una volta alla settimana;
  3. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
  4. addetto sempre reperibile.

Presso tali strutture, deve essere esposta in modo ben visibile all’esterno l’insegna o la targa con la denominazione nonché l’indicazione della tipologia. Devono essere osservate in ogni caso le norme del Regolamento di attuazione dell’art. 1 l. n. 13 del 9/171989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata” e le disposizioni applicative in materia di abbattimento barriere architettoniche in edifici sedi di imprese turistiche dei regolamenti edilizi comunali.

Requisiti per attività di preparazione e somministrazione presso l’attività di affittacamere

Laddove congiuntamente all’attività ricettiva venga svolta, per i soli alloggiati e per i loro ospiti, l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata notifica ai sensi del reg. CE 852/2004 e relativo regolamento regionale di attuazione e delle disposizioni comunali (regolamenti di igiene comunali).

2) Requisiti soggettivi morali (o di onorabilità)

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentante non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dall’art. 10 della l. 31.05.65 n. 365. riportate all’Allegato 1 del d.lgs. n. 490/1994. In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all’interessato:[DOUBLEPOST=1369071939,1369071886][/DOUBLEPOST]Per cui penso non sia il caso per il nostro interlocutore
 

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