FRANCO83

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Cari colleghi negli ultimi 2 mesi mi sono dimenticato di scrivere sul contratto di locazione la classe energetica, come posso rimediare[DOUBLEPOST=1377899949,1377899679][/DOUBLEPOST]?
scusate sui contratti di locazione.
 

FRANCO83

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Scusate se rispondo solo adesso ma sono stato troppo impegnato. dopo il 4 agosto 2013 ? DOve lo avete letto ? Mi postete inviare il link?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
negli ultimi 2 mesi mi sono dimenticato di scrivere sul contratto di locazione la classe energetica, come posso rimediare[DOUBLEPOST=1377899949,1377899679][/DOUBLEPOST]?
scusate sui contratti di locazione.

Sul contratto di locazione non sussiste alcun obbligo di indicare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente dell’immobile oggetto della locazione: tale obbligo sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2012, solo negli annunci immobiliari di locazione e di vendita su tutti i mezzi di comunicazione commerciali.

Quello che sussiste, a decorrere dal 29 marzo 2011, è l’obbligo (di natura esclusivamente civilistica), al termine delle trattative, di inserire nel contratto di locazione una specifica clausola in forza della quale il locatario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva di APE, in ordine alla futura prestazione energetica dell’immobile locato, il che sta a significare che il locatore deve consegnare al nuovo locatario l’APE congiuntamente ad una copia del libretto di impianto (che va allegato all’APE, come disposto dall’art. 6, co. 5 del D.Lgs n°192/2005, modificato dal DL n°63/2013).

Ora, se un contratto di locazione ha avuto inizio posteriormente al 6 giugno 2013 (data in cui è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n°63), ma anteriormente al 4 agosto 2013, per esso vale la precedente formulazione dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n°192 riscritto dall’art. 6 del DL 4 giugno 2013, n°63, per il quale è previsto:

1. Obbligo per il titolare dell’immobile oggetto di negoziazione di informare preliminarmente il potenziale locatario sui relativi consumi energetici già nella fase delle trattative in modo da consentire che la negoziazione sul canone di locazione possa essere condotta anche in considerazione di tale dato;

2. Obbligo, al termine delle trattative, di inserire nel contratto di locazione apposita clausola con la quale il conduttore dia atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva di APE,

Se, invece, un contratto di locazione ha avuto inizio a partire dal 4 agosto 2013 (data in cui è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n°63, come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n°90, recante il recepimento della direttiva europea 2010/31/UE), ad esso si applicano le disposizioni in materia di APE precedentemente illustrate, a cui si è aggiunta, dal 4 agosto, un’ulteriore disposizione in materia (prima prevista nel testo originario del D.Lgs. n°192/2005, poi cancellata con la legge n°133/2008), vale a dire:

3. Obbligo di allegare al contratto di locazione l’APE, pena la nullità del contratto stesso.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto