Penso che se ai 7 appartamenti tutti affittati a inquilini che pagano regolarmente e non ti creano molti problemi....asseconderei le loro richieste.
Da AI ti assicuro che "Inquilini" meritevoli è merce rara !!
Se cè li hai.....tieniteli boni !!
Infatti...dal punto di vista economico, considera rispetto alla spesa, che la messa in sicurezza, la sostituzione di una serratura, l'installazione di un allarme o di una porta blindata fanno parte degli interventi ammessi nelle ristrutturazioni edilizie.
Pertanto andresti a recuperare il 50% in 10 anni oltre all'IVA agevolata.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8
Secondo l' Art. 1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo. "Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore" (se non previsto diversamente dal contratto).
Infatti tu hai proposto la sostituzione della serratura...
C'è da considerare che il proprietario dell’immobile non è obbligato a installare ad esempio porte blindate, né l’inquilino può pretenderla, atteso che questi ha accettato l’appartamento e tutte le parti nello stato in cui si trovava, dopo averlo visionato e ritenuto idoneo all’uso pattuito...
In questo caso però si parla di parte comune… ed è già avvenuto un furto… quindi forse si rientra nella presunzione di responsabilità.
L'obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi danneggiati non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, essendo la temporanea sottrazione della cosa alla sua disponibilità compatibile con la permanenza di un potere fisico di controllo sulla unità immobiliare, con il conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza delle strutture edilizie e degli impianti. Ne consegue che permane a carico del proprietario la presunzione di responsabilità ex art. 2053 c.c., superabile soltanto se ricorrono gli estremi del caso fortuito e della forza maggiore.
* Trib. civ. Roma, 7 luglio 1999, n. 12628, Botti c. Condominio di via Pigafetta ed altre, in Arch. loc. e cond. 2000, 468.
In un caso similare dove chi ha subito il furto si è rivolto all'associazione consumatori si evidenzia:
http://sosonline.aduc.it/lettera/condominio+furto+appartamento_205334.php
potrebbe essere responsabile tanto il condominio quanto l'amministratore. Bisognerebbe in concreto verificare cosa e' stato fatto e cosa no per sistemare il portone.