Guscio

Membro Junior
Amm.re Condominio
Sostanzialmente la libera professione ti permette di sfruttare diplomi/lauree differenti per esercitare ruoli differenti. Diploma più patentino per AI e laure
Topcasa intendeva dire che se deciderai di fare l'AI non potrai fare alcun altro lavoro, tantomeno l'ingegnere o il certificatore. Puoi iscriverti a qualsiasi albo, ma poi dovrai scegliere cosa fare.
Chiedo scusa, pensavo che l'incompatibilità era intesa normativamente..certamente il poco tempo che avrò a disposizione la domenica e le sere lo dedicherò allo studio universitario, so che sarà un sacrificio ma sono disposto a farlo più che volentieri per costruirmi un futuro..mi scuso ancora per questo mio misunderstanding.. Ad ogni modo volevo comunicare che lunedì inizierò la settimana di prova e sono contentissimo, sono consapevole che la gavetta iniziale sarà molto faticosa ma i risultati sono sicuro che verrano! Buonanotte a tutti!
 

Guscio

Membro Junior
Amm.re Condominio
Non penso tu possa cumulare tutte queste prerogative. La professione di AI porta via tantissimo tempo
Lo so ma come già detto il tempo libero me lo organizzerò per bene. Sono determinato ;)[DOUBLEPOST=1382099457,1382099403][/DOUBLEPOST]
Infatti l'incompatibilità è proprio intesa normativamente. Non c'entra che cosa puoi fare o meno come certificatore energetico. Ma sicuramente se eserciti come AI, non puoi svolgere contemporaneamente altre attività.
Ma esiste una normativa o è solo una diceria? Se si, mi sapresti dire qual'è cosi la leggo?
 

Sim

Membro Senior
Agente Immobiliare
Lo so ma come già detto il tempo libero me lo organizzerò per bene. Sono determinato ;) [DOUBLEPOST=1382099457,1382099403]
Solo con la determinazione puoi sfondare e creare qualcosa!!
[/DOUBLEPOST]
Ma esiste una normativa o è solo una diceria? Se si, mi sapresti dire qual'è cosi la leggo?
alla lett. c) dell'art. 18 della legge 57/2001 si dice testualmente che: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata".
Quindi vuol dire che un dipendente di una società, di un impresa o di un ente pubblico non può svolgere professionalmente l’attività mediatoria salvo che non sia dipendente della società di mediazione. Così come non può fare l’imprenditore anche se in diverso settore o il professionista con l’iscrizione ad un albo o un ordine professionale.
Il legislatore del 2001 ha ribadito il principio dell'incompatibilità già espresso nella legge 3 febbraio 1989 n. 39 che, all’art. 5, comma 3, ribadiva con forza il fatto che “anche la semplice iscrizione ad albi, ruoli, registri e similari” portava all’incompatibilità. Con la legge 57/2001 è incompatibile non il fatto di essere iscritti ad un albo o ruolo ma svolgere l’attività per la quale è richiesta iscrizione.
In pratica torna in campo il concetto dell’attività principale che, per il mediatore immobiliare deve esser unica.
 

topcasa

Membro Storico
alla lett. c) dell'art. 18 della legge 57/2001 si dice testualmente che: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata".
Quindi vuol dire che un dipendente di una società, di un impresa o di un ente pubblico non può svolgere professionalmente l’attività mediatoria salvo che non sia dipendente della società di mediazione. Così come non può fare l’imprenditore anche se in diverso settore o il professionista con l’iscrizione ad un albo o un ordine professionale.
Il legislatore del 2001 ha ribadito il principio dell'incompatibilità già espresso nella legge 3 febbraio 1989 n. 39 che, all’art. 5, comma 3, ribadiva con forza il fatto che “anche la semplice iscrizione ad albi, ruoli, registri e similari” portava all’incompatibilità. Con la legge 57/2001 è incompatibile non il fatto di essere iscritti ad un albo o ruolo ma svolgere l’attività per la quale è richiesta iscrizione.
In pratica torna in campo il concetto dell’attività principale che, per il mediatore immobiliare deve esser unica.
ad eccezione in deroga, a dipendente pubblico impiego con almeno il 50% di part time
 

Guscio

Membro Junior
Amm.re Condominio
alla lett. c) dell'art. 18 della legge 57/2001 si dice testualmente che: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata".
Quindi vuol dire che un dipendente di una società, di un impresa o di un ente pubblico non può svolgere professionalmente l’attività mediatoria salvo che non sia dipendente della società di mediazione. Così come non può fare l’imprenditore anche se in diverso settore o il professionista con l’iscrizione ad un albo o un ordine professionale.
Il legislatore del 2001 ha ribadito il principio dell'incompatibilità già espresso nella legge 3 febbraio 1989 n. 39 che, all’art. 5, comma 3, ribadiva con forza il fatto che “anche la semplice iscrizione ad albi, ruoli, registri e similari” portava all’incompatibilità. Con la legge 57/2001 è incompatibile non il fatto di essere iscritti ad un albo o ruolo ma svolgere l’attività per la quale è richiesta iscrizione.
In pratica torna in campo il concetto dell’attività principale che, per il mediatore immobiliare deve esser unica.
Grazie mille! Ho letto in giro che forse l'unica attività congrua è quella dell'amministratore di condominio, è vero?[DOUBLEPOST=1382125807,1382125789][/DOUBLEPOST]
Certo che esiste una norma sono fuori ufficio appena rientro te la posto
Grazie!
 

topcasa

Membro Storico
[quote, post: 343879, member: 53502"]Grazie mille! Ho letto in giro che forse l'unica attività congrua è quella dell'amministratore di condominio, è vero?[DOUBLEPOST=1382125807,1382125789][/DOUBLEPOST]
Grazie![/quote]
Unica attivita' cumulabile è quella di Amm.re Condominiale.
 

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