tommy2861

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Privato Cittadino
Ciao a tutti, volevo un chiarimento da voi, vogliamo dare disdetta e cambiare casa perché abbiamo dei grossi problemi di umidità e muffa in casa, e i proprietari a parte raschiare, dare un antimuffa e il bianco, non fanno altro, peccato che il problema è più profondo.
Premessa, abitiamo in una casetta semindipendente da 9 anni su due livelli, completamente ristrutturata e noi siamo stati i primi affittatari, ci avevano garantito che la casa era a posto è perfetta senza alcun problema.
La cantina che è di circa 45-50 mq. e senza pavimento, praticamente c'è la terra, ma ci avevano detto che non c'era umidità, ci siamo fidati.
Dopo circa un anno o due abbiamo avuto i primi problemi alle pareti che danno sulla strada, sia sul piano terra che al primo piano e naturalmente in cantina, addirittura d'inverno si toglieva l'acqua con lo straccio dalle pareti e in seguito poi la muffa.
Abbiamo avuto naturalmente anche dei danni ai mobili, che ci sono stati risarciti in parte dall'assicurazione loro dei proprietari.
Praticamente non facendo il pavimento in cantina e non coimbentando il muro perimetrale della casa, il tutto a contatto con la terra, poi i muri sono di quei mattoni pieni vecchi, abbiamo umidità a tutto spiano e un dispendio elevato di riscaldamento.
In passato hanno fatto la scelta più economica, mettendo 4-5 ventole nei vetri di rispettive finestre, ma non c'è nessun effetto positivo.
Ad oggi la loro tesi e che noi non teniamo aperto, non facciamo respirare le mura, ma il problema è dovuto secondo mè ad una cattiva ristrutturazione, finchè era vuota senza mobili e sbalzi di temperatura non c'erano problemi, ma poi abitandoci è un'altra storia.!!

Dopo questo poema volevo sapere, quindi noi ad oggi abbiamo fatto i primi 4+4 e siamo al rinnovo tacito dei successivi 4 anni, bisognerebbe dare disdetta 6 mesi prima, ma se facendogli una raccomandata di disdetta dell'appartamento e dopo un mese trovo casa, devo pagargli 5 mesi a vuoto?
Per i problemi di cui sopra è una motivazione valida per lasciare l'appartamento in qualsiasi momento?
Ultima cosa, siccome ormai siamo ai ferri corti, ma questo l'hanno voluto loro, perché noi abbiamo sempre dato la massima disponibilità, posso chiedere dei danni ai mobili nuovamente per la muffa?

Attendo Vs. risposte, grazie.
 
A

alfiosan

Ospite
Sarei dell'idea di deporre le armi da entrambi le parti e trovare una soluzione bonaria per non incorrere in liti giudiziarie che costerebbero soldi, tempi infiniti e accumuli notevoli di rabbia. Fatevi guidare da persone credibili.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
[...]abitiamo in una casetta semindipendente da 9 anni su due livelli, completamente ristrutturata e noi siamo stati i primi affittatari, ci avevano garantito che la casa era a posto è perfetta senza alcun problema.[...]Dopo circa un anno o due abbiamo avuto i primi problemi alle pareti che danno sulla strada, sia sul piano terra che al primo piano e naturalmente in cantina, addirittura d'inverno si toglieva l'acqua con lo straccio dalle pareti e in seguito poi la muffa.[...]volevo sapere, quindi noi ad oggi abbiamo fatto i primi 4+4 e siamo al rinnovo tacito dei successivi 4 anni, bisognerebbe dare disdetta 6 mesi prima, ma se facendogli una raccomandata di disdetta dell'appartamento e dopo un mese trovo casa, devo pagargli 5 mesi a vuoto?
Per i problemi di cui sopra è una motivazione valida per lasciare l'appartamento in qualsiasi momento?
Ultima cosa, siccome ormai siamo ai ferri corti, ma questo l'hanno voluto loro, perché noi abbiamo sempre dato la massima disponibilità, posso chiedere dei danni ai mobili nuovamente per la muffa?


Il riscontrato vizio parrebbe legittimare il recesso anticipato per gravi motivi (il vizio insorto in corso di rapporto dovrà essere indicato nella comunicazione di recesso al locatore). Riguardo il risarcimento giudiziale del danno, a mio avviso, se riuscite a dimostrare davanti ad un giudice che il vizio era conosciuto dal locatore al momento della consegna, potreste anche richiedere i danni, ai sensi dell’articolo 1578, secondo comma del codice civile, ma, essendo voi stati i primi affittuari, e il vizio sopravvenuto manifestatosi dopo più di un anno dalla consegna, la vedo dura.

Questo è quanto posso dire, in prima approssimazione, non potendo esaminare il contratto (per verificare eventuali deroghe agli articoli 1578-1581 del codice civile) ed eventuali comunicazioni intercorse tra di voi, nè verificare in concreto la causa del vizio (servirebbe una perizia firmata da un tecnico).

A prescindere da eventuali accordi liberi, tra di voi e la proprietà, di risoluzione anticipata consensuale (magari con preavviso minore del dovuto) o riduzione del canone di locazione, in caso di contestazione, l’azione di risoluzione del contratto o eventuali azioni di riduzione del corrispettivo, proporzionale alla diminuita godibilità dell’immobile a causa del vizio, devono passare attraverso un accertamento giudiziale (mediazione civile), portando come prova riscontri documentali e/o perizie, atti ad accertare la fondatezza del vizio supposto: la norma citata non stabilisce un termine di decadenza per la denuncia, come diversamente è previsto in materia di vendita (art. 1495 cod. civ.).

A seconda della gravità e della tollerabilità del vizio (verrà valutato anche il comportamento tenuto dai conduttori, nel caso di specie l'uso prolungato nel tempo dell'immobile, pur nella (parziale) inerzia del locatore, che ha reso più o meno tollerabile la situazione), vale a dire quanto il vizio stesso incide sul godimento del bene, il giudice deciderà se porre termine alla locazione o farla proseguire a canone ridotto. Solo dal momento in cui il giudice decreta risolto il contratto, potreste smettere di versare il canone di locazione (ed eventualmente riottenere la restituzione parziale o totale dei canoni già pagati). Essendo un vizio di condensazione – mi pare di capire – limitato ad alcune aree dell’abitazione, in particolare in cantina e, suppongo, a livello del piano terra, il magistrato (salvo una relazione dell’ASL che attesti l’inabitabilità del bene locato) potrebbe (il condizionale è d’obbligo) decidere di non risolvere il contratto, in quanto non impedirebbe l’uso e il godimento ad uso abitativo dell’intero immobile, ma imponga una riduzione di canone.

In questo momento continuate a fruire del bene, anche se affetto da vizi, per cui, salvo accordi diversi, sempre possibili tra di voi, siete tenuti a corrispondere il canone di locazione fino a risoluzione del contratto (che può essere per recesso anticipato per gravi motivi o disdetta a scadenza).
 

tommy2861

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Si ma per me questo sarebbe il secondo appartamento in 12 anni che devo cambiare per problemi dei proprietari, non posso sempre rimetterci io.!!!
A me e interessa sapere se la motivazione dell'umidita con relativa muffa e sufficiente per dare disdetta e lasciare l'appartamento senza pagare mesi a vuoto, inoltre sono rimasto solo io con reddito fisso, e in piu una delle mie figlie sta vivendo a Carpi, per il resto posso lasciare perdere tutto.
 

tommy2861

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Il riscontrato vizio parrebbe legittimare il recesso anticipato per gravi motivi (il vizio insorto in corso di rapporto dovrà essere indicato nella comunicazione di recesso al locatore). Riguardo il risarcimento giudiziale del danno, a mio avviso, se riuscite a dimostrare davanti ad un giudice che il vizio era conosciuto dal locatore al momento della consegna, potreste anche richiedere i danni, ai sensi dell’articolo 1578, secondo comma del codice civile, ma, essendo voi stati i primi affittuari, e il vizio sopravvenuto manifestatosi dopo più di un anno dalla consegna, la vedo dura.

Questo è quanto posso dire, in prima approssimazione, non potendo esaminare il contratto (per verificare eventuali deroghe agli articoli 1578-1581 del codice civile) ed eventuali comunicazioni intercorse tra di voi, nè verificare in concreto la causa del vizio (servirebbe una perizia firmata da un tecnico).

A prescindere da eventuali accordi liberi, tra di voi e la proprietà, di risoluzione anticipata consensuale (magari con preavviso minore del dovuto) o riduzione del canone di locazione, in caso di contestazione, l’azione di risoluzione del contratto o eventuali azioni di riduzione del corrispettivo, proporzionale alla diminuita godibilità dell’immobile a causa del vizio, devono passare attraverso un accertamento giudiziale (mediazione civile), portando come prova riscontri documentali e/o perizie, atti ad accertare la fondatezza del vizio supposto: la norma citata non stabilisce un termine di decadenza per la denuncia, come diversamente è previsto in materia di vendita (art. 1495 cod. civ.).

A seconda della gravità e della tollerabilità del vizio (verrà valutato anche il comportamento tenuto dai conduttori, nel caso di specie l'uso prolungato nel tempo dell'immobile, pur nella (parziale) inerzia del locatore, che ha reso più o meno tollerabile la situazione), vale a dire quanto il vizio stesso incide sul godimento del bene, il giudice deciderà se porre termine alla locazione o farla proseguire a canone ridotto. Solo dal momento in cui il giudice decreta risolto il contratto, potreste smettere di versare il canone di locazione (ed eventualmente riottenere la restituzione parziale o totale dei canoni già pagati). Essendo un vizio di condensazione – mi pare di capire – limitato ad alcune aree dell’abitazione, in particolare in cantina e, suppongo, a livello del piano terra, il magistrato (salvo una relazione dell’ASL che attesti l’inabitabilità del bene locato) potrebbe (il condizionale è d’obbligo) decidere di non risolvere il contratto, in quanto non impedirebbe l’uso e il godimento ad uso abitativo dell’intero immobile, ma imponga una riduzione di canone.

In questo momento continuate a fruire del bene, anche se affetto da vizi, per cui, salvo accordi diversi, sempre possibili tra di voi, siete tenuti a corrispondere il canone di locazione fino a risoluzione del contratto (che può essere per recesso anticipato per gravi motivi o disdetta a scadenza).

Il problema e che noi non vogliamo rimanere altri 2 anni e mezzo a goderci dell'umidita gratuita.
Il contratto e' libero quindi con aumenti istat e non si sono neanche degnati di non farceli piu pagare visti i problemi di cui sopra, figuriamoci un canone ridotto!!
L'umidita con relativa muffa c'e', dietro la cucina, una parte della sala, una parete della camera da letto, ed una parete della stanza delle ragazze, quindi anche se solo una parete per camera l'umidita c'e dappertutto.
Inoltre quando abbiamo preso la casa non c'erano i sanitari nei due bagni, solo le rubinetterie, e loro ci avevano proposto che se li mettevano loro dovevamo dargli 3 mesi di cauzione altrimenti se li mettavamo noi non dovevamo nulla, ma hanno voluto anche la fidejussione, che dopo il termine dei 4+4 e scaduta, ed ora la rivogliono, ma ora non voglio piu concedergliela.
Dimmi come posso allegare copia del contratto, senza nomi e cognomi ovviamente.
A me queste cose fanno andare fuori di testa, ti comporti onestamente e non si e tutelati nemmeno un po, non so?!
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Si ma per me questo sarebbe il secondo appartamento in 12 anni che devo cambiare per problemi dei proprietari, non posso sempre rimetterci io.!!!
A me e interessa sapere se la motivazione dell'umidita con relativa muffa e sufficiente per dare disdetta e lasciare l'appartamento senza pagare mesi a vuoto, inoltre sono rimasto solo io con reddito fisso, e in piu una delle mie figlie sta vivendo a Carpi, per il resto posso lasciare perdere tutto.
Non c'e' una lista di gravi motivi . In caso di giudizio sara' sempre il giudice a stabilire se i motivi erano sufficientemente gravi.
Anche un aggravamento della situazione economica non dipendente dalla volontà del conduttore (hai detto che solo tu sei rimasto con redditto fisso) potrebbe essere un grave motivo di recesso dal contratto.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Si ma per me questo sarebbe il secondo appartamento in 12 anni che devo cambiare per problemi dei proprietari, non posso sempre rimetterci io.!!! [...] A me e interessa sapere se la motivazione dell'umidita con relativa muffa e sufficiente per dare disdetta e lasciare l'appartamento senza pagare mesi a vuoto

Il problema e che noi non vogliamo rimanere altri 2 anni e mezzo a goderci dell'umidità gratuita [...] A me queste cose fanno andare fuori di testa, ti comporti onestamente e non si e tutelati nemmeno un po, non so?!


Non credere che non comprenda la situazione che state vivendo, Tommy, ma cerca di capire anche tu la posizione di chi ti risponde dietro una tastiera. Questo è un forum di discussione, animato da persone che cercano (in modo spontaneo e schietto) di rispondere, nel migliore dei modi, alle domande più disparate. Non si può pretendere che i partecipanti, spesso sulla base delle scarne informazioni raccolte, diano risposte ai quesiti posti sul forum come se questo fosse una sorta di sportello virtuale di infallibili esperti o una dependance della Corte di Cassazione (non è questo lo spirito di Immobilio).

Per una risposta completa e corretta è necessario quantomeno esaminare il contratto di locazione (in particolare la previsione contrattuale della facoltà di recesso convenzionale che vi consentirebbe di recedere dal contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dai gravi motivi) ed eventuali comunicazioni scritte intercorse con la proprietà. Considerazioni non di poco conto possono, poi, derivare da una preliminare indagine circa la causa specifica del danno, ossia da una dichiarazione fatta da un tecnico che attesti il nesso di causalità tra evento e danno subito dal conduttore e che fornisca la prova della esistenza di causa a lui non imputabile (ad es. vizio costruttivo dell’immobile dovuta a massiva umidità capillare ascendente dal sottosuolo e insufficiente coibentazione delle strutture murarie perimetrali). In difetto, io (con tutta la più buona volontà) posso solo darti un parere personale generico e generale, salvo rimandarti (con tutta la documentazione in tuo possesso), per un riscontro più puntuale, ad una associazione di categoria (SUNIA, SICET ecc.).

In base a quello che scrivi, personalmente ritengo che le ragioni di salute (magari supportate da certificati medici) possano essere addotte dai conduttori come motivo legittimante il recesso anticipato del contratto, tuttavia la durata del preavviso (salvo diversi accordi più favorevoli con la proprietà e la possibilità di far valere, anche retroattivamente, le proprie ragioni nelle sedi opportune) deve essere quello concordato nel contratto stesso. Pertanto, sarei per inviare la comunicazione alla proprietà di recesso per i gravi motivi sopra precisati (involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto), tali da rendervi oltremodo gravosa la prosecuzione dello stesso e attendere sviluppi (difficilmente la proprietà li contesterà: in un eventuale giudizio ha più lei da perdere che voi).

Penny:amore:
 

tommy2861

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Non credere che non comprenda la situazione che state vivendo, Tommy, ma cerca di capire anche tu la posizione di chi ti risponde dietro una tastiera. Questo è un forum di discussione, animato da persone che cercano (in modo spontaneo e schietto) di rispondere, nel migliore dei modi, alle domande più disparate. Non si può pretendere che i partecipanti, spesso sulla base delle scarne informazioni raccolte, diano risposte ai quesiti posti sul forum come se questo fosse una sorta di sportello virtuale di infallibili esperti o una dependance della Corte di Cassazione (non è questo lo spirito di Immobilio).

Per una risposta completa e corretta è necessario quantomeno esaminare il contratto di locazione (in particolare la previsione contrattuale della facoltà di recesso convenzionale che vi consentirebbe di recedere dal contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dai gravi motivi) ed eventuali comunicazioni scritte intercorse con la proprietà. Considerazioni non di poco conto possono, poi, derivare da una preliminare indagine circa la causa specifica del danno, ossia da una dichiarazione fatta da un tecnico che attesti il nesso di causalità tra evento e danno subito dal conduttore e che fornisca la prova della esistenza di causa a lui non imputabile (ad es. vizio costruttivo dell’immobile dovuta a massiva umidità capillare ascendente dal sottosuolo e insufficiente coibentazione delle strutture murarie perimetrali). In difetto, io (con tutta la più buona volontà) posso solo darti un parere personale generico e generale, salvo rimandarti (con tutta la documentazione in tuo possesso), per un riscontro più puntuale, ad una associazione di categoria (SUNIA, SICET ecc.).

In base a quello che scrivi, personalmente ritengo che le ragioni di salute (magari supportate da certificati medici) possano essere addotte dai conduttori come motivo legittimante il recesso anticipato del contratto, tuttavia la durata del preavviso (salvo diversi accordi più favorevoli con la proprietà e la possibilità di far valere, anche retroattivamente, le proprie ragioni nelle sedi opportune) deve essere quello concordato nel contratto stesso. Pertanto, sarei per inviare la comunicazione alla proprietà di recesso per i gravi motivi sopra precisati (involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto), tali da rendervi oltremodo gravosa la prosecuzione dello stesso e attendere sviluppi (difficilmente la proprietà li contesterà: in un eventuale giudizio ha più lei da perdere che voi).

Penny:amore:
Veramente io non ho preteso nulla da nessuno, ho chiesto dei chiarimenti in merito cercando di dare ulteriori informazioni .
Mi pare di capire solo che tanto torto o ragione devo mettere di mezzo altre persone con dispendi di soldi inutili, provero' sicuramente con un approccio verbale e da li decidero come muovermi, sicuramente dopo quello che ho dovuto sopportare per 9 anni non intendo assolutamente regalargli altri soldi, questa e l'italia con cavilli e vie traverse dove le persone disoneste possono averla vinta.!!!
 

Sereno

Membro Attivo
Privato Cittadino
Visto che parli anche di fidejussione scaduta e non ancora rinnovata: di solito è contrattualmente previsto che la mancata presentazione della fidejussione o il suo mancato rinnovo, costituiscono clausola risolutiva espressa del contratto. Se così fosse, ti ritroveresti con un contratto automaticamente scaduto e, anche se solitamente detta norma viene utilizzata dal proprietario, non escluderei che possa essere fatta valere anche dall'inquilino.
 

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