Caterina Ottonello

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Privato Cittadino
Buonasera a tutti,
l'anziana inquilina di un mio appartamento, in cui viveva da sola, è deceduta il 3 marzo e ne ho avuta comunicazione dalla nipote oggi 6 marzo. Non ho la minima idea delle incombenze che mi competono...qualcuno può aiutarmi per favore. Grazie mille in anticipo :)
 

Pennylove

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Privato Cittadino
La morte del conduttore, in assenza di successibili (coniuge, convivente, parenti ed eredi abitualmente conviventi con il conduttore ecc.) comporta l’estinzione del rapporto di locazione in capo al conduttore: in sostanza, il contratto si estingue il giorno stesso del decesso per il venir meno di una delle parti. Nessun adempimento fiscale è richiesto, se non una semplice comunicazione in cui si mette a conoscenza l’ufficio del Registro del decesso del conduttore e che non ci sono eredi che subentrano nel contratto.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Nessun adempimento fiscale è richiesto, se non una semplice comunicazione in cui si mette a conoscenza l’ufficio del Registro del decesso del conduttore e che non ci sono eredi che subentrano nel contratto.
In questo caso non è dovuta la risoluzione del contratto?
Forse potrebbe essere utile qualche riferimento normativo: darei quasi per scontato che qualche "solerte" impiegato pretendesse i 67€ ...
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nel caso di specie, si tratta di una disdetta anticipata non frutto della volontà delle parti, ma per un evento imprevisto, non voluto, per mortis causa, appunto e, in tal caso, venuta meno una delle parti del contratto, l’imposta di registro (RISOLUZIONE = € 67,00) non è dovuta.

Si segnalano, invece, comportamenti difformi, tenuti dagli uffici territoriali, in caso di successione ope legis degli eredi conviventi Qui occorre fare una distinzione: se l’erede convivente è titolare di rapporto oppure non compare in contratto.

Nel primo caso, in genere, gli uffici richiedono una semplice comunicazione attestante la volontà di subentro dell’avente diritto. Di converso, nel caso in cui quest’ultimo non intendesse subentrare nel contratto si dovrà porre in essere l’adempimento previsto (recesso) che sconta l’imposta di registro (RISOLUZIONE = € 67,00).

Nel caso, invece, in cui l’erede convivente non compaia in contratto, pur avendo diritto a subentrare nel rapporto, alcuni uffici richiedono il pagamento dell’imposta di registro (CESSIONE = € 67,00), altri una semplice comunicazione necessaria ad aggiornare la banca dati dell’Agenzia: la vicenda successoria, sotto il profilo tributario, non è normata da un documento di prassi, e, pertanto, occorre fare riferimento ai diversi uffici periferici.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Nel caso, invece, in cui l’erede convivente non compaia in contratto, pur avendo diritto a subentrare nel rapporto, alcuni uffici richiedono il pagamento dell’imposta di registro (CESSIONE = € 67,00), altri una semplice comunicazione necessaria ad aggiornare la banca dati dell’Agenzia: la vicenda successoria, sotto il profilo tributario, non è normata da un documento di prassi, e, pertanto, occorre fare riferimento ai diversi uffici periferici.

Con la dicitura "il conduttore accetta per sè e per i suoi aventi causa" si presume che l'erede compaia nel contratto? Quindi sarebbero dovuti o no i 67 euro? Grazie :D
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Con la dicitura "il conduttore accetta per sè e per i suoi aventi causa" si presume che l'erede compaia nel contratto?

La risposta è negativa. Non è detto che l’erede compaia in contratto: la convivenza potrebbe essere sorta nel corso della locazione, ad esempio il matrimonio potrebbe essere intercorso successivivamente all’instaurarsi del contratto: il coniuge superstite risulta convivente alla data del decesso del conduttore originario, ma non titolare di contratto. In tal caso è bene fare riferimento all’ufficio di competenza. Il subingresso nel contratto viene inquadrato da alcuni uffici nell’ambito della “cessione” (€ 67,00), da altri nell’ambito della categoria della “successione” (€ 0,00), non potendosi applicare ad essa la disciplina dettata dagli artt. 1406 e seguenti del cod. civ.
 

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