zeusobio

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti. Un po' di tempo fa, in sede di ristrutturazione del suo appartamento, un condomino fece installare un impianto di riscaldamento autonomo distaccandosi dall'impianto centralizzato. In mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea continuò a pagare tutte le spese. Dopo la riforma del condominio di giugno scorso , secondo cui il singolo può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento se dimostra che non ci sarà aggravio dei costi per gli altri e fermo restando l'obbligo di pagare manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma della caldaia comune, il condomino ha presentato la relazione richiesta dalla legge, ma l'assemblea si è riservata la verifica da parte di un tecnico di fiducia di quanto dichiarato, inoltre ha deliberato l'addebito al condomino, oltre alle spese di manutenzione e conservazione dell'impianto comune, anche una quota pari al 25% delle spese di ordinario consumo in relazione ai propri millesimi. Questo è legale ? e se si, chi decide la percentuale?
Grazie a tutti
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
il problema del distacco sta nel fatto che molti comuni impediscono l'installazione di caldaie autonome oltre i 4 alloggi per palazzina. Quindi, siccome il diritto di distaccarsi dal centralizzato è di tutti i comdòmini, questo limite crea disparità tra gli aventi diritto, diventanto praticamente inattuabile. Verifica se nel tuo comune sia così
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso che il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza delle condizioni necessarie, respinge la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331).
La condizione per il distacco é ed era (così come indicato anche nella nuova norma) l'assenza di aggravio di spesa e di squilibrio termico. Il bene restava (entrata in vigore del nuovo articolo 1118 comma IV) di proprietà anche dei distaccati i quali dovranno contribuire alla spese per la conservazione del bene e anche, alla sua eventuale sostituzione nonostante il distacco delle relative diramazioni delle unità immobiliari interessate, non impedendo tale elemento l'eventuale necessità o scelta di riallaccio all'impianto centralizzato stesso (Cassazione Civile, Sez. II, 29.03.2007 n 770).
Ai fini del distacco dal riscaldamento centralizzato, non osta la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio, poiché questo è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell'ordinamento. Pertanto, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell'art. 1102 c.c., non dichiarato inderogabile. Il che non è ravvisabile, anzi è il contrario, quanto al distacco delle derivazioni individuali dagli impianti di riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione in impianti autonomi, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, giacché proprio l'ordinamento ha mostrato di privilegiare, al preminente fine d'interesse generale rappresentato dal risparmio energetico, dette trasformazioni e, nei nuovi edifici, l'esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali; in secondo luogo, giacché la ratio atipica dell'impedimento al distacco, riscontrata dal giudice a quo, non può meritare la tutela dell'ordinamento in quanto espressione di prevaricazione egoistica anche da parte d'esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di solidarietà sociale (Cassazione Civile, Sez. II, 29.09.2011, n. 19893).
Il condomino distaccatosi è invece esonerato dall'obbligo di corrispondere le spese occorrenti per la sua gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cassazione Civile, Sez. VI 03.04.2012, n. 5331).

IL DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA
Accertato che è diritto del condomino di procedere con il distacco dal riscaldamento centralizzato, la nuova norma indica quali sono le condizioni affinché tale diritto possa essere esercitato:
a) l'assenza di notevoli squilibri di funzionamento, o
b) l'assenza di aggravi di spesa per gli altri condomini.
In presenza anche di uno solo dei casi sopra prospettati, il distacco non può essere effettuato
Come sopra precisato, nel caso di cui all'articolo 1118 comma IV non è previsto l'obbligo di preventiva informazione all'amministratore o all'assemblea. Pertanto, sussistendo i requisiti, anche se non provati preventivamente (in base allo stesso principio dell'articolo 1102 codice civile secondo il quale, sussistendone i requisiti, il condomino può procedere all'intervento senza preventiva comunicazione o autorizzazione) il condomino potrà distaccarsi.


 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Fermo restando che le Regioni possono deliberare in materia e qualcuna l'ha fatto ma ad esempio, il Veneto no e quindi deve attenersi a quanto scritto nel post 46, in merito all'assemblea che si riserva di chiedere un'altra perizia è utile sapere che:
Sarà l'assemblea a valutare se la perizia prodotta sia soddisfacente o, in alternativa, richiedere una nuova perizia (a spese però del condominio). Perizia che dovrà essere svolta da Ingegnere o perito industriale abilitato, entrambi iscritti all'albo di pertinenza. Quindi l'artigiano installatore, manutentore o terzo responsabile, in assenza dei requisiti sovraesposti non potrà peritare e relazionare, come ovvio alcun ché. D'altro canto tale perizia deve tener conto di molteplici fattori e pertanto il tecnico/perito, non può limitarsi alla visita del singolo immobile, ma valutare e calcolare la possibile dispersione, tenendo conto tutto il contesto dell'edificio ( esposizione nord-est-sud-ovest,...).

Giusto per restare in argomento, parlando invece di Certificatori Energetici,
intervenendo sul DPR 75/2013 è stato chiarito con la L. 21 febbraio 2014 n. 9 le nuove tipologie di lauree e i diplomi che abilitano direttamente il certificatore senza frequentare specifici corsi di formazione.
La durata dei corsi per chi non ha i requisiti per l'abilitazione è invece aumentata da 64 a 80 ore


Certificatori energetici nel 2014 dopo il DDL Destinazione Italia, ovvero chi è abilitato a redigere una certificazione energetica senza il corso da certificatore. Abbiamo laureati in architettura, ingegneria edile,ingegneria civile, chimica, dei sistemi edilizi, elettrica, energetica e nucleare, della sicurezza, meccanica, gestionale, per l'ambiente e il territorio. E poi i laureti in scienza e ingegneria dei materiali, scienze e tecnologie forestali, ambientali e agrarie e scienze e gestione delle risorse rurali-forestali.
Lauree in ingegneria biomedica, dell'automazione, aerospaziale-astronautica, elettronica, navale, informatica, delle telecomunicazioni, e poi le lauree in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e chimica industriale, nonché i diplomi tecnici in meccanica, elettronica e elettrotecnica, costruzioni ambiente e territorio, geometra, perito agrario (agraria, agroindustria), perito industriale (meccanica, termotecnica, edilizia, elettrotecnica), e ancora, tra i requisiti utili per essere certificatori energetici abbiamo i diplomi da perito con specializzazioni metalmeccanica e navalmeccanica, metallurgia aeronautica e energia nucleare.
 
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adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
si può fare, ma rimane l'obbligo di pagare la manutenzione dell'impianto e la quota che verrà stabilita in assemblea, dimostrando che il condominio ha risparmiato? vorrei vedere chi è all'altezza di dimostrare questo risparmio, a avuto il condominio, ciao e auguri
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se non ci sono squilibri termici e gravami di spesa intesi come aumento di consumi metri cubi gas o altra unità di misura (es. litri = gasolio ) e non come costo di gestione annuale ( basti pensare aumenti prezzi vendita..), si è tenuti a pagare solo la gestione della caldaia ed eventuali interventi di straordinaria manutenzione.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
pensa cosa risparmiano quest'anno con il clima mite che per tutto l'inverno abbiamo avuto, il risparmio cade sul quel appartamento che si è staccato????
 

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