cafelab

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Il punto è: se fai la manutenzione straordinaria DEVI presentare una pratica asseverata da un tecnico.

Il rifacimento di un bagno è edilizia libera, farlo ricadere nella man str vorrebbe dire importi una serie di adempimenti sproporzionati rispetto al lavoro, vedi sicurezza x es.
Sono le strane elucubrazioni della nostra burocrazia, che evidentemente nn è interessata all'emersione del lavoro nero nei piccoli interventi
 

alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
http://www.espertorisponde.ilsole24...4-03-10/piccoli-lavori-categoria-edilizia.php



Nei prossimi mesi ho intenzione di rifare il bagno di casa, sostituendo le piastrelle, i sanitari e – previa verifica dell'impresa – anche le tubature. Mi sono già informato in Comune, e mi hanno detto che i lavori sono di manutenzione ordinaria e non serve presentare alcuna pratica allo sportello dell'edilizia.

Uno dei problemi maggiori nell'applicazione delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi è individuare se i "piccoli interventi" sono di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Infatti, la detrazione del 50% per le ristrutturazioni di abitazioni e pertinenze (articolo 16-bis del Tuir e articolo 1, comma 139, legge 147/2013), si applica per tutti gli interventi definiti dall'articolo 3, comma 1, del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, che invece sono detraibili solo se eseguite su parti condominiali del fabbricato.

Il rifacimento del bagno – comprese le tubature e il massetto – è sicuramente manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b), Dpr 380/2001) e come tale fruisce della detrazione. La semplice sostituzione dei sanitari e del rivestimento del bagno, senza intervenire sull'impianto idraulico e le tubature, invece, è definibile come manutenzione ordinaria, le cui spese non sono detraibili.

Il Testo unico dell'edilizia non interviene sulla questione, anche se appare evidente che nell'ordinaria manutenzione rientrano, sulla base della definizione di legge, le sole opere per il «mantenimento in efficienza» degli impianti. Le definizioni fiscali, però, non sempre coincidono con le norme urbanistiche.

Il riferimento per trovare una soluzione al problema ci viene dalla circolare n. 57 del 1998 delle Entrate: qui sono elencate le opere per tipologia, in base a come vengono interpretate dal Fisco le norme urbanistiche. Ad esempio, il Fisco definisce «risanamento conservativo» la ristrutturazione interna di un appartamento con demolizione e ricostruzione di tramezzi, mentre nei Comuni queste opere sono universalmente definite come «manutenzione straordinaria». Ma poiché il beneficio fiscale è previsto dalla legge sulle detrazioni e i controlli sui bonus vengono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, è opportuno seguire gli orientamenti delle Entrate.

Per l'impianto idrico, in particolare, la circolare 57/E del 1998 specifica che sono detraibili le opere di adeguamento per quegli impianti che sono da certificare per legge, e l'impianto idrico tecnicamente non lo è. Tuttavia nella definizione di «manutenzione straordinaria», viene precisato nella circolare, rientra la «realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari». Il che fa capire che il totale rifacimento di un bagno, o anche di una cucina, rientra in questa definizione.

Bisogna poi ricordare che è il regolamento edilizio comunale a stabilire il provvedimento abilitativo dei lavori, in questo caso per il rifacimento del bagno (Cil, Scia o Dia). Per lo stesso intervento, pertanto, può essere necessario un provvedimento diverso a seconda del luogo in cui è sito l'immobile. Ma attenzione: non è il provvedimento urbanistico che stabilisce l'applicabilità del beneficio fiscale. La manutenzione straordinaria (rifacimento integrale del bagno) è comunque agevolata anche se non è richiesta alcuna comunicazione (edilizia libera), mentre la manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione dei soli sanitari) non è comunque intervento agevolato ai fini del 50% anche se il Comune chiede una Scia o un Dia.

Il rifacimento del bagno, fruendo del 50%, consente anche l'accesso al 50% per l'acquisto dei mobili, prorogato al 31 dicembre 2014 dalla legge di stabilità. I mobili possono essere destinati sia all'arredo del bagno sia di altre stanze della stessa abitazione che non sono state coinvolte dall'intervento edilizio. L'acquisto dei sanitari (wc, lavandino, doccia e/o vasca eccetera) rientra, per contro, tra le spese detraibili per i lavori, come componenti diretti del rifacimento del bagno e non come mobili destinai ad arredarlo.

 
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Nei prossimi mesi ho intenzione di rifare il bagno di casa, sostituendo le piastrelle, i sanitari e – previa verifica dell'impresa – anche le tubature. Mi sono già informato in Comune, e mi hanno detto che i lavori sono di manutenzione ordinaria e non serve presentare alcuna pratica allo sportello dell'edilizia.

Uno dei problemi maggiori nell'applicazione delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi è individuare se i "piccoli interventi" sono di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Infatti, la detrazione del 50% per le ristrutturazioni di abitazioni e pertinenze (articolo 16-bis del Tuir e articolo 1, comma 139, legge 147/2013), si applica per tutti gli interventi definiti dall'articolo 3, comma 1, del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, che invece sono detraibili solo se eseguite su parti condominiali del fabbricato.

Il rifacimento del bagno – comprese le tubature e il massetto – è sicuramente manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b), Dpr 380/2001) e come tale fruisce della detrazione. La semplice sostituzione dei sanitari e del rivestimento del bagno, senza intervenire sull'impianto idraulico e le tubature, invece, è definibile come manutenzione ordinaria, le cui spese non sono detraibili.

Il Testo unico dell'edilizia non interviene sulla questione, anche se appare evidente che nell'ordinaria manutenzione rientrano, sulla base della definizione di legge, le sole opere per il «mantenimento in efficienza» degli impianti. Le definizioni fiscali, però, non sempre coincidono con le norme urbanistiche.

Il riferimento per trovare una soluzione al problema ci viene dalla circolare n. 57 del 1998 delle Entrate: qui sono elencate le opere per tipologia, in base a come vengono interpretate dal Fisco le norme urbanistiche. Ad esempio, il Fisco definisce «risanamento conservativo» la ristrutturazione interna di un appartamento con demolizione e ricostruzione di tramezzi, mentre nei Comuni queste opere sono universalmente definite come «manutenzione straordinaria». Ma poiché il beneficio fiscale è previsto dalla legge sulle detrazioni e i controlli sui bonus vengono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, è opportuno seguire gli orientamenti delle Entrate.

Per l'impianto idrico, in particolare, la circolare 57/E del 1998 specifica che sono detraibili le opere di adeguamento per quegli impianti che sono da certificare per legge, e l'impianto idrico tecnicamente non lo è. Tuttavia nella definizione di «manutenzione straordinaria», viene precisato nella circolare, rientra la «realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari». Il che fa capire che il totale rifacimento di un bagno, o anche di una cucina, rientra in questa definizione.

Bisogna poi ricordare che è il regolamento edilizio comunale a stabilire il provvedimento abilitativo dei lavori, in questo caso per il rifacimento del bagno (Cil, Scia o Dia). Per lo stesso intervento, pertanto, può essere necessario un provvedimento diverso a seconda del luogo in cui è sito l'immobile. Ma attenzione: non è il provvedimento urbanistico che stabilisce l'applicabilità del beneficio fiscale. La manutenzione straordinaria (rifacimento integrale del bagno) è comunque agevolata anche se non è richiesta alcuna comunicazione (edilizia libera), mentre la manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione dei soli sanitari) non è comunque intervento agevolato ai fini del 50% anche se il Comune chiede una Scia o un Dia.

Il rifacimento del bagno, fruendo del 50%, consente anche l'accesso al 50% per l'acquisto dei mobili, prorogato al 31 dicembre 2014 dalla legge di stabilità. I mobili possono essere destinati sia all'arredo del bagno sia di altre stanze della stessa abitazione che non sono state coinvolte dall'intervento edilizio. L'acquisto dei sanitari (wc, lavandino, doccia e/o vasca eccetera) rientra, per contro, tra le spese detraibili per i lavori, come componenti diretti del rifacimento del bagno e non come mobili destinai ad arredarlo.
Visto che le circolari sono un atto interno all'ente e non fonti normative e visto che sono i comuni ad decidere cosa e' manutenzione straordinaria e cosa non lo e',
considerando che ogni uffico periferico dell'ADE fa le sue assunzioni non farei tanto affidamento su questa fonte.
Meglio un interpello mirato che e' giuridicamente opponibile ad una circolare che non lo e' in caso di contenzioso.
 
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