francesco villa

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,

avrei bisogno di un consiglio: sono proprietario per una quota (22%) di un appartamento ricevuto per successione, attualmente abitato da mia madre, da me e dai miei fratelli; vorrei acquistare un appartamento,posto nello stesso comune, dove mi dovrei trasferire e da adibire a mia prima abitazione.
Vorrei sapere se posso usufruire delle agevolazioni acquisto prima casa, anche se posseggo una quota di una abitazione posta nello stesso comune.
Grazie a chi gentilmente mi vorrà rispondere.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
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si puoi
http://www.notaio-busani.it/it-it/faq.aspx?ID=95

CIT:

E’ innanzitutto disposto che può chiedere l’agevolazione “prima casa” chi non sia titolare “esclusivo” (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui e' situato l'immobile da acquistare. In altri termini, la titolarità di quote (di proprietà, di usufrutto, eccetera) non impedisce un nuovo acquisto agevolato (salvo che non si tratti di contitolarità con il proprio coniuge).

Ne consegue che è agevolato il nuovo acquisto compiuto di chi già abbia nel medesimo Comune una quota di comproprietà (di qualsiasi entità: dall’1 al 99 per cento) di altra abitazione, a meno che l’altra quota sia del coniuge e a meno che questa quota preposseduta sia stata acquistata con le agevolazioni.

Pertanto, se Tizio e Caia (fratello e sorella) sono comproprietari di una abitazione per il 50 per cento ciascuno (ad esempio: per successione ereditaria), ognuno di essi può effettuare un nuovo acquisto agevolato; se invece di due fratelli avessimo, nella stessa situazione di prima, Sempronio e Mevia (due coniugi), allora nessuno di essi (né insieme né separatamente) potrebbe effettuare un nuovo acquisto nel medesimo Comune con lo sconto “prima casa”.
 
Ultima modifica:

francesco villa

Membro Ordinario
Privato Cittadino
TOBIA;

Grazie mille per la risposta.



EDIT

si puoi
http://www.notaio-busani.it/it-it/faq.aspx?ID=95

CIT:

E’ innanzitutto disposto che può chiedere l’agevolazione “prima casa” chi non sia titolare “esclusivo” (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui e' situato l'immobile da acquistare. In altri termini, la titolarità di quote (di proprietà, di usufrutto, eccetera) non impedisce un nuovo acquisto agevolato (salvo che non si tratti di contitolarità con il proprio coniuge).

Ne consegue che è agevolato il nuovo acquisto compiuto di chi già abbia nel medesimo Comune una quota di comproprietà (di qualsiasi entità: dall’1 al 99 per cento) di altra abitazione, a meno che l’altra quota sia del coniuge e a meno che questa quota preposseduta sia stata acquistata con le agevolazioni.

Pertanto, se Tizio e Caia (fratello e sorella) sono comproprietari di una abitazione per il 50 per cento ciascuno (ad esempio: per successione ereditaria), ognuno di essi può effettuare un nuovo acquisto agevolato; se invece di due fratelli avessimo, nella stessa situazione di prima, Sempronio e Mevia (due coniugi), allora nessuno di essi (né insieme né separatamente) potrebbe effettuare un nuovo acquisto nel medesimo Comune con lo sconto “prima casa”.
 

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