M

marcellogall

Ospite
salve volevo un consiglio, a tutt'oggi si è verificato quanto segue:la zia di mia moglie,(zitella) le ha fatto la donazione delle nuda proprietà circa 9 anni fa,adesso siccome non vanno più d'accordo ho sentito che forse rivoleva la casa donata a suo tempo,è possibile tutto questo?? come ci si deve regolare?? grazie
La revoca della donazione è ammessa solo in due casi: Ingratitudine del donatario e gravi ingiurie, art 801 c.c.
Sopravvenienza di figli sempre che non ce ne siano stati altri al tempo della donazione e comunque entro 5 anni dalla nascita dell'ultimo figlio art. 803 c.c.
 

robertobosco

Membro Ordinario
Hai ragione, Maurizio Zucchetti ha già dato delle risposte ad alcune problematiche relative a costi e iter per la retrocessione. Le mie annotazioni rappresentavano in parte una soluzione garantista per la banca mutuante, ed in parte indicando (per la vendita) che la retrocessione può essere posta in essere dal donante in vita per la sua quota e dal donatario per la restante quota ricevuta dal de cuius, previa acquisizione da parte degli eredi legittimari, della rinuncia all'azione di opposizione.
Il caso è complesso e sarebbe utile conoscere il parere diretto di un Notaio che è in materia il professionista più indicato.
 

michele66

Nuovo Iscritto
le gravi ingiurie penso che si faccia fatica a dimostrarle ,per ingratitudine la questione è un po più complessa perchè detta zia ha bisticciato con la nipote,con la sorella e il cognato,un gran casotto,anche perchè stanno tutti in una villetta bifamiliare,e di conseguenza la zia non vuole più aver niente a che fare con la nipote,quindi la nipote come si deve comportare??questa è ingratitudine???
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La donazione di per se è un guaio la retrodonazione è un doppio casino.

So che c'è un orientamento (sembra "minoritario", ma con la giurisprudenza non si può mai sapere! :shock:) che considera la retrocessione come una nuova donazione a parti invertite, ma il mio Notaio di fiducia mi ha assicurato che l'interpretazione prevalente non è questa! :confuso: :occhi_al_cielo:

;)
 
M

marcellogall

Ospite
scusate ma ho capito ben poco:il quesito è la zia che ha donato può riprendersi l'immobile?
Come ho già detto la zia può riprendersi l'immobile,rivolgendosi sl giudice, solo ed esclusivamente nei casi citati dall'art. 801 e 803 c.c. Quindi deve dimostrare che la nipote ha avuto nei suoi confronti un comportamento riprovevole e offensivo.
 

michele66

Nuovo Iscritto
ma se è la zia che a 80 anni è influenzata dall'altra nipote che spinge per la casa e da un estraneo che vuole rompere le scatole se vanno in giudizio e testimoniano che è stata abbandonata come sostengono loro tocca discutere parecchio,comunque se uno riceve una donazione e il donatario a distanza di anni ci ripensa è lui che non vuole più andare d'accordo e non vedo perchè a questo punto chi riceve deve sottostare a vessazioni in quanto ha ricevuto,sull'atto c'è scritto "donazione irrevocabile",non vale proprio niente?
 
M

marcellogall

Ospite
Il termine irrevocabile non pregiudica la revoca nei casi previsti dalla legge, art. 801 e 803 c.c.
Non è certamente facile ottenere una revoca ed è necessario provare con certezza le colpe del donatario.
Il fatto che tutti abitino nella stessa villetta rende difficile dimostrare l'abbandono. Diverso sarebbe se il donatario avesse nei riguardi del donante un impegno finanziario mensile e non lo onorasse. Questo sarebbe sufficiente a dimostrare l'abbandono. Comunque non ci sono azioni possibili da parte del donatario fino a quando il donante non presenti l'azione di revoca. Consiglio di non lasciarsi andare ad azioni di rivalsa che potrebbero influenzare le decisioni di un tribunale.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto