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Utente Cancellato 61557

Ospite
Buongiorno a tutti.
Apprendo solo ora della morte di mio padre avvenuta nel 2002. Pare che abbia lasciato una casa a Milano a a una persona con la quale conviveva. Ora come posso sapere quali fossero in realtà i possedimenti di mio padre? anche la convivente è morta ma i figli di lei sono vivi.

Grazie a tutti per l'aiuto
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti.
Apprendo solo ora della morte di mio padre avvenuta nel 2002. Pare che abbia lasciato una casa a Milano a a una persona con la quale conviveva. Ora come posso sapere quali fossero in realtà i possedimenti di mio padre? anche la convivente è morta ma i figli di lei sono vivi.

Grazie a tutti per l'aiuto

Se tuo padre, mentre era ancora vivo, ha provveduto tramite un testamento a lasiare i sui beni alla convivente c'è assai poco da fare.

Hai comunque la possibilità di intraprendere la strada della "legittima", che probabilmete riguarderebbe solo i figli con l'esclusione, con tutta probabilità, della moglie, tua madre.

Tuttavia gli anni che sono passati senza che ve ne siate minimamente accorti, sono molti..

Beni immobili, mobili, conti correnti etc potrebbero già essere stati da mò opportunamente prosciugati.

Gli avvocati incaricati a sbrogliare una simile vicenda ci andrebbero a nozze.
 
U

Utente Cancellato 61557

Ospite
quindi dovrei rivolgermi all'avvocato?
Il notaio mi fece notare che c'erano stati dei movimenti starni, il giorno prima di morire la casa di mio padre era stata intestata alla sua convivente.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
quindi dovrei rivolgermi all'avvocato?
Il notaio mi fece notare che c'erano stati dei movimenti starni, il giorno prima di morire la casa di mio padre era stata intestata alla sua convivente.

In regime di atto tra vivi tutto è possibile, te l'ho già detto.

Hai comunque la possibilità di far valere i tuoi diritti di discendente diretto, ma per vederli soddisfatti, o quanto meno per tentarci, dovrai portare la questione in giudizio.

Certamente dopo tutto questo tempo, per andare a "scavare" nei fatti accaduti, occorrono professionisti, che non si muovono certo a titolo gratuito.

Molto intricata la cosa, con il rischio che pur appurata la verità sostanziale dei fatti, sia ormai troppo tardi per porvi un efficace rimedio.

Succede, che il genitore lasci parte, minore o maggiore, a seconda dei casi, alla propria successiva compagna i propri beni.

Taluni, come spesso accade di consuetudine in questi casi, lasciano due terzi ai figli e un terzo alla "nuova" compagna, o viceversa.

Ma trattasi di atto tra vivi, ove sussistono rapporti.

Certo è, che se uno si accorge "solo" tredici anni dopo della scomparsa del proprio padre, i motivi di questa conseguenza e della volontà paterna, risiedono solo nei cuori dei soggetti stessi.
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Ma sono ampiamente scaduti i dieci anni per accettare l'eredita. Quindi non puó fare più nulla. Epoi.....sono passati SOLO 13 anni,non sai nemmeno che tuo padre é morto e vuoi battere cassa? In genere mi astengo da commenti personali ma questa volta proprio no!
Può anche darsi che non sia stato per colpa sua, potrebbe anche non essere dipeso dalla sua volontà....
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Rimaniamo ai fatti, ed evitiamo commenti. Il tema è piuttosto intrigante e credo siano necessari approfondimenti.

Non mi convince la prescrizione e la scadenza della petizione.
vedi
Art. 533 codice civile - Nozione - Brocardi.it

Dispositivo dell'art. 533 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO SECONDO - Delle successioniTitolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)Capo IX - Della petizione di eredità
L'erede (1) può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari (2) a titolo di erede o senza titolo alcuno (3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi (4) [71, 73, 534, 535, 2652 n. 7 c.c., 22c.p.c.].
L'azione è imprescrittibile [948, 2934 c.c.], salvi gli effetti dell'usucapione [1158 ss. c.c.] rispetto ai singoli beni

Non condivido nemmeno l'esclusione della ex-moglie (salvo sia intervenuto un divorzio, cosa non citata)


Dispositivo dell'art. 536 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO SECONDO - Delle successioniTitolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)Capo X - Dei legittimariSezione I - Dei diritti riservati ai legittimari


Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti (1) nella successione sono: il coniuge [548 c.c.], i figli [legittimi, i figli naturali] (2) (3), gli ascendenti [legittimi] (4).
Ai figli [legittimi] sono equiparati [i legittimati e]gli adottivi (2) (6) [291 ss, 304 c.c.].
A favore dei discendenti [dei figli legittimi o naturali] (2), i quali vengono alla successione in luogo di questi [467 c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali] (2) (2) (7).

Come conoscere gli eventuali beni immobili intestati al padre?
:Risponderei facendo una visura alla conservatoria dei registri immobiliari: preliminarmente (non sono sicuro se fattibile a posteriori ...) una visura catastale storica sul nominativo/codice fiscale del genitore defunto)


Premesso questo, sul quale potrei anche sbagliare interpretazione, verrei a considerazioni pratiche.

Un genitore non può diseredare i figli, salvo pochi casi di indegnità.
I patti successori tra vivi non hanno alcun valore

Ma c'è un ma! ... le compravendite tra vivi non possono essere messe in discussione: il fatto che il notaio dica che la casa del padre è stata intestata alla convivente il giorno prima del decesso, immagino sia dedotta da un atto di compravendita e non da una dichiarazione o scrittura privata.

Qui condivido che anche se fosse stata una vendita simulata, oggi sarebbe difficile dimostrare il contrario: una causa, con ricerca a ritroso della fonte dei corrispettivi liquidi versati ed incassati credo sia infruttuosa. Così come risalire ad eventuali disponibilità liquide su conto corrente.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Rimaniamo ai fatti, ed evitiamo commenti. Il tema è piuttosto intrigante e credo siano necessari approfondimenti.

Non mi convince la prescrizione e la scadenza della petizione.
vedi
Art. 533 codice civile - Nozione - Brocardi.it

Dispositivo dell'art. 533 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO SECONDO - Delle successioniTitolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)Capo IX - Della petizione di eredità
L'erede (1) può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari (2) a titolo di erede o senza titolo alcuno (3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi (4) [71, 73, 534, 535, 2652 n. 7 c.c., 22c.p.c.].
L'azione è imprescrittibile [948, 2934 c.c.], salvi gli effetti dell'usucapione [1158 ss. c.c.] rispetto ai singoli beni

Non condivido nemmeno l'esclusione della ex-moglie (salvo sia intervenuto un divorzio, cosa non citata)


Dispositivo dell'art. 536 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO SECONDO - Delle successioniTitolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)Capo X - Dei legittimariSezione I - Dei diritti riservati ai legittimari


Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti (1) nella successione sono: il coniuge [548 c.c.], i figli [legittimi, i figli naturali] (2) (3), gli ascendenti [legittimi] (4).
Ai figli [legittimi] sono equiparati [i legittimati e]gli adottivi (2) (6) [291 ss, 304 c.c.].
A favore dei discendenti [dei figli legittimi o naturali] (2), i quali vengono alla successione in luogo di questi [467 c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali] (2) (2) (7).

Come conoscere gli eventuali beni immobili intestati al padre?
:Risponderei facendo una visura alla conservatoria dei registri immobiliari: preliminarmente (non sono sicuro se fattibile a posteriori ...) una visura catastale storica sul nominativo/codice fiscale del genitore defunto)


Premesso questo, sul quale potrei anche sbagliare interpretazione, verrei a considerazioni pratiche.

Un genitore non può diseredare i figli, salvo pochi casi di indegnità.
I patti successori tra vivi non hanno alcun valore

Ma c'è un ma! ... le compravendite tra vivi non possono essere messe in discussione: il fatto che il notaio dica che la casa del padre è stata intestata alla convivente il giorno prima del decesso, immagino sia dedotta da un atto di compravendita e non da una dichiarazione o scrittura privata.

Qui condivido che anche se fosse stata una vendita simulata, oggi sarebbe difficile dimostrare il contrario: una causa, con ricerca a ritroso della fonte dei corrispettivi liquidi versati ed incassati credo sia infruttuosa. Così come risalire ad eventuali disponibilità liquide su conto corrente.

OTTIMO INTERVENTO.

Pensare che molto spesso mi prendono in giro sul forum.

La morte e le questioni immobiliari sono giocoforza unite molto strette tra di loro.
 
U

Utente Cancellato 61557

Ospite
la cosa è molto più triste di quanto l'abbia descritta ma non per la parte materiale bensi' per quella emotiva.
La mia era una sola domanda ma vedo che la cosa è stata interpretata molto male.
 

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