Architetto

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Il notaio non e' responsabile per le false dichiarazioni della parte venditrice per quel che concerne la conformita' catastale a meno che non gli sia stato dato preciso incarico di verificare.
Il notaio è tenuto a verificare se esistono pendenze o vincoli sull'immobile...non è "responsabile" soltanto per la scheda catastale che viene redatta da un professionista abilitato e pertanto se entrambe commetto falsi in atto pubblico rispondono ...
Pf, informiamoci prima di sparare sentenze senza esserne completamente sicuri ... si danno informazioni e allarmi inutili alle persone.
 

od1n0

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Privato Cittadino
Il notaio è tenuto a verificare se esistono pendenze o vincoli sull'immobile...non è "responsabile" soltanto per la scheda catastale che viene redatta da un professionista abilitato e pertanto se entrambe commetto falsi in atto pubblico rispondono ...
Pf, informiamoci prima di sparare sentenze senza esserne completamente sicuri ... si danno informazioni e allarmi inutili alle persone.
Pendenze o vincoli pero' non significano verifica delle dichiarazioni della conformita' della scheda catastale.Di quelle solo la parte che dichiara ne risponde.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Già... e il tecnico che ha redatto l'aggiornamento della scheda catastale è un santo ...:shock::shock::shock:
La parte venditrice risponde dinnanzi al notaio per falso ideologico e pertanto annullabilità dell'atto ... il professionista per falso in atto pubblico, anche se la scheda catastale non è probatoria ai fini di validità e il notaio è tenuto alla verifica delle pendenze sull'immobile ... ognuno si prenda le proprie responsabilità se vogliamo fare i professionisti, altrimenti facciamo altro mestiere e non si ingannino le persone. :maligno:
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Già... e il tecnico che ha redatto l'aggiornamento della scheda catastale è un santo ...:shock::shock::shock:
La parte venditrice risponde dinnanzi al notaio per falso ideologico e pertanto annullabilità dell'atto ... il professionista per falso in atto pubblico, anche se la scheda catastale non è probatoria ai fini di validità e il notaio è tenuto alla verifica delle pendenze sull'immobile ... ognuno si prenda le proprie responsabilità se vogliamo fare i professionisti, altrimenti facciamo altro mestiere e non si ingannino le persone. :maligno:

Che sia un santo o meno non loso. So che la corte di cassazione in piu' sentenze ha ribadito che il notaio non e' responsabile per le false dichiarazioni in atto riguardanti la conformita' catastale e i titoli edilizi. In sostanza se la parte che vende dichiara che la piantina e' conforme o esistono quei titoli edilizi il notaio non e' tenuto a controllare e non ne risponde.


riferimenti cassazione Sentenza n. 11628 del 26/3/2012
cassazione 35999 del 19.9.2008
 

SEngine

Membro Junior
Agente Immobiliare
Nel mio caso il notaio nel rogito scrive "la parte venditrice dichiara...".
L'irregolarità l'hanno fatta i vecchi proprietari. Il mio "professionista di fiducia" che ha asseverato la CILA non ha verificato questo aggiornamento catastale (DOCFA) fatto senza CILA.

Mi auguro che tutti si attivino per risolvere. Altrimenti li darò in pasto al mio avvocato.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
o che la corte di cassazione in piu' sentenze ha ribadito che il notaio non e' responsabile per le false dichiarazioni in atto riguardanti la conformita' catastale e i titoli edilizi.
Ti invito a guardare attentamente le motivazioni, le ragioni causa ed i contenuti delle sentenze ... perchè tutte le sentenze non sono uguali ... ognuna è causa per se e soltanto poche prendono e modificano i contenuti normativi ...
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Ti invito a guardare attentamente le motivazioni, le ragioni causa ed i contenuti delle sentenze ... perchè tutte le sentenze non sono uguali ... ognuna è causa per se e soltanto poche prendono e modificano i contenuti normativi ...
Che ogni causa sia a se e' ovvio. Ma il principio ribadito e' quello. Rivolgo lo stesso invito a te.
Cito dalla prima sentenza
"
Nel caso in esame, secondo il condivisibile orientamento interpretativo sopra indicato, è ravvisabileil reato di cui all'art. 483 c.p., che prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limiti a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde solo il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre lo stesso pubblico ufficiale rispondesoltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta."
 
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