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Privato Cittadino
Qualcuno mi sa dire se in un contratto di locazione a canone concordato è ammessa una clausola risolutiva del tipo "Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392."?
 

marioaoun

Membro Attivo
Agente Immobiliare
di solito ci sono contratti tipo predisposti dal Comune. cq la clausola risolutiva è ammessa ed è spesso la seguente :
Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola mensilità del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce grave inadempimento del conduttore (fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della L. 392/78) e produce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
di solito ci sono contratti tipo predisposti dal Comune. cq la clausola risolutiva è ammessa ed è spesso la seguente :
Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola mensilità del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce grave inadempimento del conduttore (fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della L. 392/78) e produce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..
Per il concordato, la modulistica prevede all'art.6, (pagamento, risoluzione,prelazione):
- Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, ( nonché di quanto altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art.55 della legge 392/78.
L'art. 55 della sopra citata legge recita:-
Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

La clausola risolutiva espressa, per questo motivo, la escluderei nel concordato.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non si risolve il contratto concordato per il mancato pagamento del canone o degli accessori, prima va in mora, poi potrebbe essere sanata. Non é automatica la risoluzione del contratto per quel motivo.
 

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